Cassazione Civile, Sentenza n. 5340/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e lavoratore subordinato in Italia, aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 1.1.2018-30.6.2019 in favore del coniuge e dei due figli residenti in Italia e, analogamente, per ulteriori quattro figli residenti in Senegal, invocando anche la disciplina della direttiva UE 2003/109/CE. I giudici di merito hanno respinto la domanda per carenza di allegazione e prova del requisito reddituale del nucleo familiare (elemento costitutivo e quantificativo dell'ANF). In cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per un'erronea interpretazione dell'art. 2 legge n.153/88 e per aver richiesto autocertificazioni non previste; (ii) omesso esame di fatto rilevante in quanto già percepiva prestazioni per i figli residenti in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui riguarda l'accertamento di fatto già ritenuto conforme nei due gradi di merito (preclusione alla revisione in Cassazione). Nel merito ha ritenuto infondati i motivi: la giurisprudenza consolidata richiede che l'interessato provi sia lo svolgimento dell'attività lavorativa sia il requisito reddituale del nucleo (in particolare la percentuale del 70% del reddito complessivo di cui al comma 10 dell'art. 2 l. n.153/88). La Corte ha quindi confermato che la mancata prova del reddito complessivo, compresi i componenti residenti all'estero, legittima il rigetto della domanda. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (compensi €2.500,00, esborsi €200,00, oltre il 15% per rimborso spese generali e accessori di legge) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 153/1988
comma 10 (requisito reddituale relativo al nucleo familiare)
L'ANF presuppone la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale del nucleo (la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione derivante da lavoro dipendente deve rappresentare almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo). Tale requisito è elemento costitutivo e quantificativo del diritto e deve essere provato dall'interessato.
art. 12 Preleggi
Richiamato in relazione ai criteri di interpretazione della norma interna con possibile incidenza di diritto comunitario; tuttavia la Corte ha ritenuto che il tema decisivo fosse l'accertamento di fatto del requisito reddituale e non un'erronea interpretazione alla luce delle preleggi.
art. 360 c.p.c. primo comma n. 3
Motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile perché non attinente all'effettiva questione fattuale decisa dalla Corte d'appello e perché non ha puntualmente indicato la parte della dichiarazione reddituale rilevante.
art. 360 c.p.c. primo comma n. 5
Motivo di cassazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per la presenza di due decisioni conformi nei gradi di merito (preclusione alla rilevazione in Cassazione) e, comunque, infondato, in quanto la Corte d'appello aveva valutato la circostanza e l'aveva ritenuta irrilevante rispetto alla mancanza di prova del reddito complessivo.
Direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente come base di possibile trattamento paritario; la Corte non ha ritenuto che la direttiva autorizzasse a superare l'onere probatorio nazionale relativo al requisito reddituale del nucleo familiare posto dalla legge italiana.
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-303/19 (25.11.2020)
Richiamata dal ricorrente a supporto dell'interpretazione della direttiva; la Cassazione ha ritenuto che, anche alla luce di tale giurisprudenza, non venga meno l'onere di prova del requisito reddituale richiesto dalla normativa nazionale per l'erogazione dell'ANF.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: a fronte del rigetto del ricorso, la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto.
Giurisprudenza di questa Corte (es. Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14)
Precedenti secondo cui l'erogazione dell'ANF richiede la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 10, l. n.153/88; la Corte li applica per confermare l'obbligo probatorio dell'interessato.
Massime di principio
- Per ottenere l'ANF è necessario provare sia l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sia il requisito reddituale del nucleo familiare; l'onere probatorio grava sull'interessato.
- Il requisito reddituale va valutato considerando il nucleo familiare nel suo complesso, compresi i componenti residenti all'estero, se rilevanti per la determinazione del beneficio.
- La presenza di due decisioni 'conforme' nei gradi di merito preclude alla Cassazione la riesamina dei fatti: le censure su accertamenti di fatto risultano inammissibili quando non si contestano questioni di diritto chiaramente separate.
- L'invocazione di una norma o di una direttiva comunitaria non esonera dal soddisfare l'onere probatorio richiesto dalla normativa interna, salvo che non emerga che la norma nazionale sia espressamente incompatibile con il diritto UE.
- In sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione le parti delle dichiarazioni o dei documenti che si assumono decisivi: omissioni di dettaglio possono portare all'inammissibilità della censura in Cassazione.
- Se si chiede il riconoscimento di prestazioni anche per familiari residenti all'estero, è opportuno produrre documentazione reddituale e anagrafica completa (documenti esteri tradotti e legalizzati o conformalmente attestati) per dimostrare il requisito reddituale complessivo.
- Prima di proporre questioni di diritto comunitario (es. rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia), valutare se la controversia si basa su accertamenti di fatto: se il giudizio è fondato su carenze probatorie, il rinvio può essere ritenuto irrilevante.
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