Cassazione Civile, Ordinanza n. 01048/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti alla CTP di Roma un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta tramite DOCFA per un immobile. Il primo giudice aveva annullato l'atto per difetto di motivazione. In appello, la CTR del Lazio aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, ma con una motivazione internamente contraddittoria: da un lato affermava che l'avviso non era nullo per difetto di motivazione perché indicava analiticamente i valori di mercato dei singoli corpi di fabbrica e consentiva la difesa del contribuente; dall'altro sosteneva che l'avviso non era congruamente motivato perché richiamava solo parametri di legge e procedimenti amministrativi senza rendere evincibili gli elementi concreti del diverso classamento. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 per motivazione della sentenza contraddittoria; (2) violazione delle norme che disciplinano il catasto edilizio urbano, assumendo l'erroneità della CTR nel ritenere l'avviso privo di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e quindi da nullità per motivazione apparente/perplessa ai sensi dei principi sul "minimo costituzionale" della motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione non contraddittoria; una motivazione che contenga affermazioni irriducibilmente contrastanti è censurabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, non al riesame del merito della valutazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; la sua mancanza apparente o la sua incomprensibilità integrano vizio rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente, mancante o perplessa determina nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo quando il vizio superi la soglia del "minimo costituzionale", ossia in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione della sentenza è nulla quando contiene proposizioni logicamente e giuridicamente incompatibili tali da rendere impossibile comprendere la reale ratio decidendi e, quindi, il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Non è consentito al giudice interpretare selettivamente tra due profili tra loro distinti e contrapposti, se la decisione di merito non chiarisce quale dei due costituisca l'effettivo fondamento del dispositivo.
- In tema di impugnazione di un avviso di accertamento catastale, la sufficienza della motivazione dell'atto e la fondatezza sostanziale della pretesa sono piani distinti che non possono essere confusi nella motivazione della sentenza.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, i motivi ulteriori che investono il merito possono restare assorbiti.
Come è indicizzato
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