Cassazione Penale, Sentenza n. 13308/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per concorso in reato (artt. 110 e 624 bis c.p.) contestando: 1) la mancata acquisizione formale, ex art. 603 c.p.p., dei filmati di videosorveglianza e dei fotogrammi allegati in appello, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) la illegittima riqualificazione del capo di imputazione (da ricettazione a furto in appartamento) e, soprattutto, la ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose) che non era stata contestata nell'imputazione originaria, con violazione del principio di correlazione tra chiesto e giudicato e dei diritti della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte: ha escluso che la mancata formale acquisizione dei filmati abbia leso il diritto di difesa, perché i fotogrammi allegati agli atti di appello sono stati comunque valutati e i ricorrenti non hanno indicato specifici elementi che sarebbero emersi solo dalla visione integrale dei filmati. Ha confermato la legittimità della riqualificazione del reato (artt. 110 e 624 bis c.p.) poiché gli elementi essenziali risultavano dall'imputazione e consentivano la difesa. Tuttavia ha ritenuto fondata l'eccezione relativa all'aggravante non contestata: la qualificazione con l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2 c.p. è nulla nella parte relativa a tale statuizione, in quanto i giudici non possono applicare circostanze aggravanti mai contestate neppure in fatto. Esclusa l'aggravante, alla luce delle sospensioni calcolate, è maturata la prescrizione del reato (art. 624 bis), con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (scadenza prescrizionale 8 novembre 2022).
Norme richiamate
Contestazione del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che Jazzar e Toma abbiano condiviso il progetto criminoso anche restando in strada
Norma relativa al reato ritenuto in sentenza (ricettazione/connessione con la condotta); la Corte ha confermato la qualificazione del fatto su questa base ma ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione dopo l'esclusione dell'aggravante
Aggravante per violenza sulle cose: la Corte ha ritenuto la sua applicazione nulla nella parte relativa all'aggravante poiché tale circostanza non era stata contestata nell'imputazione
Norma originale richiamata nel capo di imputazione (ricettazione); utilizzata nella disamina della legittimità della riqualificazione in furto, come riferimento alla posizione difensiva iniziale
Richiamato a proposito della richiesta di acquisizione di mezzi di prova in appello; la Corte ha rilevato che la richiesta non è stata ritenuta necessaria perché i fotogrammi erano allegati e valutati
Norma sulla acquisizione in giudizio di documenti/registrazioni: la difesa aveva chiesto acquisizione dei filmati ai sensi di tale norma, ma la Corte ha ritenuto sufficiente l'esame dei fotogrammi già in atti
Disciplina della possibilità per il giudice di intervenire sulla qualificazione giuridica del fatto o di restituire gli atti al PM se il fatto è diverso; la Corte ha chiarito che tale potere non si estende all'applicazione di circostanze aggravanti mai contestate
Sanzione per la violazione delle norme sulla contestazione: la Corte ha richiamato la nullità della parte di sentenza che applica un'aggravante non contestata, come vizio insanabile
Consente al Pubblico Ministero contestazioni suppletive; la Corte osserva che la contestazione delle circostanze aggravanti è competenza del PM e non del giudice
Richiamato in relazione alla nullità assoluta della statuizione concernente l'aggravante non contestata
Richiamato insieme all'art. 178 per qualificare l'insanabilità della nullità relativa all'aggravante non contestata
art. 420 quater cod. proc. pen.
Norma che ha determinato la sospensione del decorso della prescrizione nel giudizio di secondo grado; la sospensione ha influito sul calcolo del termine prescrizionale fino alla data di maturazione (8/11/2022)
Massime di principio
- Il giudice può legittimamente riformulare la qualificazione giuridica del fatto (es. da ricettazione a furto) solo se gli elementi essenziali del fatto sono già noti dall'imputazione e l'imputato è stato messo in condizione di difendersi; diversamente si viola il principio di correlazione tra chiesto e giudicato
- Le circostanze aggravanti devono essere specificamente contestate dal Pubblico Ministero: l'applicazione, da parte del giudice, di un'aggravante mai contestata è nulla nella parte relativa a tale statuizione e la nullità è assoluta e insanabile
- La mancata acquisizione formale di filmati non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il materiale (es. fotogrammi) è presente negli atti e la difesa non indica elementi specifici che sarebbero emersi solo dalla visione integrale dei filmati
- La mera presenza in luogo vicino al reato, se connessa a una condotta coordinata (attesa, fuga comune, porto della refurtiva), può integrare adesione al progetto criminoso e giustificare il concorso nel reato anche senza ingresso materiale nell'abitazione
- L'esclusione di una aggravante può modificare il regime sanzionatorio e avere effetti sul calcolo della prescrizione: se, a seguito dell'esclusione, il termine prescrizionale risulta maturato, il reato può estinguersi per prescrizione e la sentenza essere annullata senza rinvio
- Le nullità derivanti dall'omessa contestazione di circostanze aggravanti sono rilevabili in ogni stato e grado e non richiedono che la parte le abbia preventivamente eccepite
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