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Ordinanza

Ordinanza n. 1270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 94/2026.

Giustizia amministrativa202602061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la rimozione del dehors dell’esercizio commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare in primo grado. In sede di appello cautelare ha contestato l’applicazione dell’art. 26, comma 4, l. 193/2024 in relazione all’art. 9-ter, comma 5, d.l. n. 137/2020, prospettando questioni interpretative e, ove non fosse possibile un’interpretazione conforme all’art. 3 Cost., anche profili di legittimità costituzionale. Ha inoltre contestato l’opponibilità del vincolo, rilevando che la Soprintendenza non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrarla. Ha dedotto il pregiudizio derivante dalla rimozione del dehors, quale struttura funzionale a un ristorante sul mare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevoli di approfondimento le contestazioni sull’applicazione dell’art. 26, comma 4, l. 193/2024, in relazione all’art. 9-ter, comma 5, d.l. n. 137/2020, anche con riguardo all’eventuale questione di costituzionalità per contrasto con l’art. 3 Cost., qualora non fosse possibile un’interpretazione conforme. Ha inoltre rilevato che la Soprintendenza, nonostante le specifiche contestazioni, non aveva prodotto documentazione comprovante l’opponibilità del vincolo. Quanto al periculum in mora, ha considerato che la rimozione del dehors avrebbe comportato una contrazione dell’attività del ristorante, con perdita di clientela e riduzione dei dipendenti. Nel bilanciamento degli interessi ha valorizzato anche il favor legislativo per il mantenimento, almeno fino a giugno 2027, delle strutture temporanee realizzate ai sensi dell’art. 9-ter, comma 5, d.l. n. 137/2020, anche in assenza dell’autorizzazione della Soprintendenza, quando collocate su spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato integralmente le spese per la novità e la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 26, comma 4, l. 193/2024

    La sua applicazione, in relazione alla disciplina delle strutture temporanee, è stata ritenuta questione meritevole di approfondimento nella fase cautelare.

  • art. 9-ter, comma 5, d.l. n. 137/2020

    Rileva per la disciplina delle strutture temporanee realizzate su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, anche in assenza di autorizzazione della Soprintendenza.

  • art. 3 Cost.

    È stato indicato quale parametro costituzionale per l’eventuale questione di legittimità costituzionale, ove non sia possibile un’interpretazione conforme delle norme applicate.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sussistenza di questioni interpretative nuove e meritevoli di approfondimento sulla disciplina applicabile può integrare il fumus boni iuris, anche quando sia prospettata l’eventuale rilevanza di una questione di legittimità costituzionale subordinata all’impossibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione.
  • Quando l’amministrazione fonda la rimozione di una struttura su un vincolo culturale o paesaggistico, la mancata produzione della documentazione comprovante l’opponibilità del vincolo, a fronte di specifiche contestazioni, può incidere sul fumus boni iuris della pretesa amministrativa.
  • La rimozione di una struttura funzionale a un esercizio commerciale può integrare il periculum in mora quando, in ragione della natura e della collocazione dell’attività, sia concretamente prevedibile una contrazione dell’attività, con perdita di clientela e riduzione dei dipendenti.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi può assumere rilievo il favor legislativo per il mantenimento temporaneo di strutture realizzate secondo una disciplina speciale, anche in assenza dell’autorizzazione dell’autorità di tutela, entro il termine previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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