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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00071/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell'omessa impugnazione di due avvisi di accertamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo invalide le notifiche degli atti presupposti; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio ritenendo valide le notifiche. La contribuente aveva poi proposto ricorso per cassazione e la Corte, con precedente ordinanza, aveva cassato la sentenza d'appello rilevando un vizio di contraddittorio: il concessionario della riscossione, parte del giudizio di primo grado, non era stato evocato in appello, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio. Riassunta la causa, la CGT di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'originario appello dell'Agenzia delle Entrate per mancata notifica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Agenzia delle Entrate ricorre quindi per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, dopo il rinvio, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario già evocato in riassunzione dalla contribuente e poi esaminare il merito dell'appello, non dichiararne l'inammissibilità. La controricorrente resiste sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, una volta che il giudizio di rinvio sia stato riassunto dalla contribuente nei confronti di tutte le parti originarie, l'integrazione del contraddittorio risultava ricostituita; pertanto il giudice del rinvio non poteva dichiarare inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancata notifica al litisconsorte processuale, ma doveva procedere all'esame del gravame nel contraddittorio di tutte le parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla necessità del litisconsorzio.

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, in caso di cause inscindibili o dipendenti, la mancata integrazione del contraddittorio in appello comporta nullità del procedimento, ma non inammissibilità automatica del gravame.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti della precedente ordinanza di cassazione con rinvio.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    è la norma processuale tributaria evocata per sostenere l'obbligo di notificazione dell'appello e la disciplina dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per affermare la possibilità per l'appellato di riproporre le questioni non accolte o non esaminate nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, l'omessa evocazione di una parte che abbia partecipato al primo grado non determina di regola l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando ricorra un'ipotesi di cause inscindibili o dipendenti.
  • La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio in appello è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e travolge l'intero secondo grado, ma cessa di operare quando il contraddittorio sia stato comunque ricostituito nel giudizio di rinvio.
  • Nel giudizio tributario, se la riassunzione dopo cassazione con rinvio è stata notificata a tutte le parti originarie, il giudice di rinvio deve decidere nel merito l'appello secondo le direttive della Corte di cassazione, senza introdurre una nuova declaratoria di inammissibilità per un vizio ormai sanato.
  • La ratio dell'integrazione del contraddittorio in appello è evitare giudicati contrastanti tra soggetti già partecipi del processo e garantire l'unitarietà della decisione su questioni dipendenti o inscindibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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