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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10906/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di fuga dopo un incidente stradale con lesioni. Il ricorso articolava tre motivi: con il primo e il terzo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato; con il secondo si contestava il dolo richiesto dalla fattispecie. La difesa sosteneva, in sostanza, che l'imputato non avesse volontariamente omesso di fermarsi o che comunque non ricorressero le condizioni per ritenere integrata la condotta tipica, valorizzando circostanze di fatto relative alla presenza sul posto di un passeggero, al veicolo rimasto sul luogo del sinistro e ai documenti all'interno dell'auto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo fossero una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, con motivazione logica e coerente. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'art. 189, comma 6, cod. strada, è sufficiente l'allontanamento dal luogo dell'incidente idoneo a impedire o anche solo ostacolare l'accertamento dell'identità del conducente, del veicolo investitore e delle modalità del sinistro, senza che rilevi che tali accertamenti siano poi comunque avvenuti successivamente. Quanto al dolo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui esso investe l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone; le argomentazioni del ricorrente sono state ritenute fattuali e non idonee a scalfire la motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, cod. strada

    "l'elemento materiale del reato ... consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento, così da impedire o anche solo da ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente"

    La fattispecie è integrata dall'allontanamento dal luogo del sinistro idoneo anche solo a ostacolare gli accertamenti identificativi e ricostruttivi; non è necessario che l'impedimento sia definitivo né che gli accertamenti non vengano poi svolti in seguito.

  • art. 189, comma 6, cod. strada

    "il dolo richiesto deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone"

    L'elemento soggettivo richiede la consapevolezza dell'obbligo di fermarsi in relazione a un incidente concretamente idoneo a produrre lesioni alle persone; le giustificazioni di fatto addotte dal ricorrente non escludono di per sé il dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di fuga dopo incidente stradale, la condotta tipica consiste nell'allontanarsi dal luogo del sinistro in modo da impedire o anche solo ostacolare l'accertamento dell'identità del conducente, del veicolo investitore e delle modalità dell'incidente; non è necessario che tali accertamenti risultino poi definitivamente impossibili.
  • Ai fini dell'art. 189, comma 6, cod. strada, è irrilevante che, dopo l'allontanamento, l'autorità riesca comunque a identificare il conducente o a ricostruire il sinistro: il reato è configurabile come reato omissivo di pericolo e tutela anche la tempestiva e piena ricostruzione dei fatti.
  • Il dolo del reato di fuga richiede la consapevolezza dell'obbligo di fermarsi in relazione a un incidente concretamente idoneo a provocare lesioni alle persone; non è sufficiente allegare ragioni soggettive o valutazioni fattuali non decisive se la motivazione di merito è coerente e immune da vizi logici.
  • In cassazione è inammissibile la censura che si risolva nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

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