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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8994/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato, in sostituzione degli arresti domiciliari, la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 10 mesi ai sensi dell'art. 289-bis c.p.p., in relazione ai reati contestati di cui all'art. 640-bis c.p. e art. 21 L. 646/1982. Il ricorso in Cassazione deduce: errata applicazione e carenza di prova sul requisito dell'ingiusto profitto ai fini dell'art. 640-bis; vizio di motivazione e falsa valutazione del rapporto tra Capizzello e il coindagato Falcone (sottolineando che Falcone era formalmente dipendente e che non si concretizzarono gli intenti fraudolenti); violazione degli artt. 274 lett. a) e c) c.p.p. circa il pericolo di reiterazione; violazione dell'art. 289-bis c.p.p. e insufficiente motivazione sulla adeguatezza della durata della misura, tenuto conto dell'assenza di precedenti e del comportamento collaborativo dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa la censura relativa all'insussistenza degli elementi del delitto di cui all'art. 640-bis perché non era stata dedotta nell'appello cautelare; le altre censure sono state valutate manifestamente infondate o generiche. Il Collegio ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente argomentato la gravità indiziaria sulla base delle intercettazioni e degli elementi acquisiti, nonché la sussistenza dell'autonomia operativa del coindagato Falcone. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; nel procedimento è stato dato atto di aver proceduto ai sensi di tale norma per la trattazione del ricorso.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sul delitto di truffa aggravata in danno della pubblica amministrazione e con riferimento all'ingiusto profitto. La Corte osserva che le censure relative alla mancanza dell'elemento strutturale dell'ingiusto profitto non possono essere sollevate in Cassazione se non dedotte nel gravame cautelare; inoltre, anche sul piano del merito cautelare i giudici avevano ritenuto sussistenti indizi rilevanti (intercettazioni e riscontri).

  • art. 21 L. 646/1982

    Riferimento normativo connesso alla normativa antimafia/di contrasto alle infiltrazioni (contestualmente richiamato nel quadro dei reati aggravati). Il Tribunale ha valutato la posizione di Falcone come autonoma e decisiva per la gravità indiziaria, escludendo che la formale assunzione potesse ormai determinare una subordinazione tale da escludere il rilievo penale contestato.

  • art. 289-bis cod. proc. pen.

    Prevede la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione in sostituzione di misure detentive. È stata applicata la misura per 10 mesi e la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito circa la scelta e la durata, in relazione alla gravità degli elementi indiziari.

  • art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano esigenze cautelari (tra cui eventuale pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto la censura generica e nonspecifica: i giudici hanno valutato attenuazioni ma ritenuto sussistenti esigenze cautelari non completamente escluse dai comportamenti collaborativi e dall'assenza di precedenti.

  • art. 308, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di commisurazione della durata delle misure interdittive: i giudici di merito hanno calibrato la durata in rapporto alla gravità indiziaria, valutazione ritenuta non censurabile in Cassazione.

  • art. 80 D.Lgs. 50/2016

    Riferimento alla dichiarazione di intenzione a subappaltare; la Corte osserva che l'originario intento non realizzato non elimina automaticamente la gravità indiziaria rilevata dalle intercettazioni e dagli altri elementi.

Massime di principio

  • In Cassazione risultano precluse censure non sollevate nei gradi di merito: è fondamentale dedurre tempestivamente i profili di nullità o insussistenza del reato all'appello cautelare per preservarli.
  • Il sindacato della Corte sulla motivazione dei giudici di merito è limitato: le valutazioni logiche e coerenti dei giudici cautelari sulle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non emergono aporie decisive.
  • Le intercettazioni, se coerenti e circostanziate, possono costituire elemento forte di gravità indiziaria anche se le condotte fraudolente non sono state integralmente concretizzate; la difesa deve contrastare puntualmente ogni elemento di fatto e documentale per mettere in dubbio la lettura probatoria.
  • La qualificazione del rapporto tra soggetti (autonomia decisionale vs subordinazione) assume rilievo nella valutazione della responsabilità: elementi formali (es. contratto di lavoro) possono essere superati da indici fattuali che comprovino autonomia effettiva.
  • Le censure generiche circa il pericolo di reiterazione o l'adeguatezza della durata della misura sono inammissibili; è necessario fornire elementi specifici contrari alla valutazione dei giudici di merito.
  • Nella valutazione delle misure interdittive va sempre considerata la proporzionalità rispetto alla gravità indiziaria e agli elementi positivi dell'indagato (assenza di precedenti, comportamento collaborativo), ma tali elementi non prevalgono automaticamente se i riscontri indiziari sono significativi.

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