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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34703/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di restauro e recupero di un complesso immobiliare di proprietà comunale. A seguito dell’inadempimento dell’ATI appaltatrice, il Comune otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del garante fideiussore per l’importo ritenuto coperto dalla garanzia. Il garante proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse un valido contratto di appalto o che comunque la somma richiesta fosse superiore al massimale garantito. In primo grado il decreto veniva revocato solo in parte e veniva condannato il garante al pagamento della somma coperta dalla polizza. In appello, però, veniva ritenuta nulla la polizza fideiussoria per inesistenza dell’obbligazione garantita, sul presupposto che il contratto di appalto pubblico non si fosse perfezionato con il solo verbale di aggiudicazione, ma solo con la stipulazione formale del contratto. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1325, 1418 e 1939 c.c. e dell’art. 16 r.d. n. 2440/1923, deducendo che il verbale di aggiudicazione definitiva, nei contratti pubblici, può equivalere al contratto e che quindi il rapporto principale esisteva; 2) violazione dell’art. 1945 c.c., sostenendo che la garanzia dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, con conseguente inopponibilità delle eccezioni del rapporto principale; 3) erronea applicazione dell’exceptio doli, per avere la Corte territoriale valorizzato una pretesa mala fede del beneficiario nell’escussione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso l’esistenza del contratto di appalto sulla sola base della mancanza di un contratto formalmente stipulato, senza considerare l’efficacia del verbale di aggiudicazione definitiva secondo l’art. 16 r.d. n. 2440/1923 e la giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché diretto a contestare la qualificazione del contratto senza censurare i criteri ermeneutici del giudice di merito, e il terzo motivo, perché non colpiva una ratio decidendi della sentenza impugnata. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere la validità/struttura del contratto e contestare l’affermazione di inesistenza del rapporto principale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità del contratto e alla questione della validità della garanzia correlata all’esistenza del rapporto principale.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato per contestare la nullità della fideiussione per inesistenza dell’obbligazione garantita.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato dalla sentenza d’appello e dal ricorrente per il regime delle eccezioni opponibili dal fideiussore; la Cassazione rileva che la questione dipendeva dalla corretta qualificazione della garanzia.

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    "i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o licitazioni private, equivalgono per ogni legale effetto al contratto"

    La Corte ribadisce che la norma, ratione temporis applicabile, consente di attribuire al verbale di aggiudicazione efficacia equipollente al contratto e che la P.A. può eventualmente rinviare la formazione del vincolo solo se ciò risulti dalla disciplina di gara o dal verbale stesso.

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato per affermare che la forma scritta della stipulazione dei contratti pubblici può realizzarsi anche mediante incontro di dichiarazioni scritte separate, non necessariamente con unico documento sottoscritto contestualmente.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • L. n. 109/1994

    Richiamata dalla Corte d’appello come disciplina degli appalti pubblici, ma la Cassazione ricorda che ciò non esclude l’efficacia del verbale di aggiudicazione secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione, il verbale di aggiudicazione definitiva può avere efficacia equivalente al contratto quando la disciplina applicabile non imponga un diverso momento perfezionativo, sicché non è corretto negare l’esistenza del rapporto principale per il solo difetto di un successivo atto formale.
  • La qualificazione di una garanzia come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia è questione che va risolta in base al contenuto negoziale e ai criteri ermeneutici applicati dal giudice di merito; in cassazione non è censurabile mediante una mera diversa ricostruzione del significato delle clausole.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non aggredisca la concreta ragione giustificativa della decisione è inammissibile.
  • La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale può essere denunciata in cassazione solo allegando specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato, non essendo consentito il riesame del merito sotto veste di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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