Cassazione Penale, Sentenza n. 6699/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnavano per cassazione la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio, deducendo la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per mancato riconoscimento del "fatto di lieve entità", in considerazione degli esigui quantitativi di stupefacente rinvenuti (eroina, 6-MAM, marijuana) e dunque della non offensività della condotta.
La decisione
Il ricorso di Cristino è stato ritenuto fondato: la Corte ha riqualificato il reato a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità) relativamente al capo 1) e ha annullato la sentenza nei suoi confronti con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per la determinazione della pena. Il ricorso di Dell'Oglio è stato dichiarato inammissibile: confermata la qualificazione di detenzione ai fini di spaccio in relazione ai quantitativi più consistenti e alle modalità (hashish gr.190, materiale per confezionamento, denaro), con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, commi 1, 4 e 5
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990
Il comma 5 contempla il "fatto di lieve entità" per condotte meno offensive; la Corte ricorda che la valutazione per l'applicazione del comma 5 è complessiva e non può limitarsi alla sola quantità individuale: va considerata la capacità di azione del soggetto, la rete, il numero di assuntori riforniti, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione.
Richiamato in relazione al concorso di persone nei reati commessi.
Norma relativa alla detenzione di munizioni non denunciate; applicata alla posizione di Dell'Oglio per la cartuccia calibro 12 rinvenuta.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di liquidazione delle somme a carico del ricorrente per inammissibilità dolosa o colposa del ricorso; qui giustifica l'ordine di versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 51063/2018, Murolo)
Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Principio secondo cui la diversità di sostanze non esclude di per sé l'applicabilità del comma 5: va fatta una valutazione complessiva degli indici sintomatici della lieve entità.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 20234/2022, Marcarini)
Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022 (Marcarini)
Conferma che lo stesso fatto storico può essere qualificato diversamente per ciascun concorrente alla luce delle diverse modalità, mezzi e circostanze dell'azione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 6402/1997, Dessimone)
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Richiama il principio di non ammettere alla Cassazione censure che costituiscono una mera riesamina del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) non basta valutare la sola quantità di droga: il giudice deve compiere una valutazione complessiva che includa capacità operative del soggetto, rete di rifornimento, numero di assuntori, entità della droga movimentata nel tempo, mezzi e modalità di confezionamento e le circostanze concrete dell'azione.
- La presenza di diversi tipi di stupefacenti non impedisce automaticamente l'applicazione del comma 5; la decisione dipende da una valutazione complessiva degli indici di offensività.
- In caso di concorso, la stessa vicenda fattuale può essere valutata diversamente per ciascun concorrente: ognuno va giudicato in base al proprio ruolo, mezzi e modalità operative, e può spettare a uno il trattamento di lieve entità e all'altro la qualificazione ordinaria.
- Se l'appello in Cassazione si limita a una generica riproposizione del merito o a una "rilettura" degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Quando la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
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