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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33583/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un atto di contestazione di sanzioni emesso per l'anno d'imposta 2009 dall'amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente, in relazione a un avviso di accertamento definito mediante accertamento con adesione. Nell'ambito di tale definizione, per un errore di calcolo, la sanzione ridotta era stata indicata in euro 0,00; l'ufficio ha poi emesso un successivo atto per rettificare l'importo in euro 313.756,53, corrispondente alla sanzione ridotta a 1/6. I giudici di merito hanno accolto l'impugnazione del contribuente ritenendo intangibile l'accertamento con adesione e non emendabile l'errore dell'amministrazione, salvo le ipotesi eccezionali previste dal d.lgs. n. 218 del 1997. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduce violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 2, comma 3, e 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il principio di intangibilità dell'accertamento con adesione a una diversa fattispecie, cioè alla mera rettifica del calcolo delle sanzioni, che non incide sulla determinazione del tributo definito e può essere corretta con un autonomo atto di contestazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il procedimento di irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo e che, proprio per tale autonomia, il regime dell'accertamento con adesione non si estende automaticamente all'atto di contestazione delle sanzioni. Ha quindi ritenuto legittima, in astratto, la rettifica dell'errore di calcolo relativo alla sanzione ridotta conseguente all'adesione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se l'amministrazione abbia effettivamente commesso l'errore di calcolo denunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l'integrazione o modifica in aumento dell'accertamento presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; la Corte esclude però che la fattispecie in esame riguardi un accertamento integrativo, trattandosi invece di mera rettifica delle sanzioni.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La CTR lo aveva richiamato come norma che disciplina eccezioni all'intangibilità dell'accertamento con adesione; la Cassazione osserva che tali eccezioni non esauriscono il tema della rettifica di un errore di calcolo sulle sanzioni, atteso il diverso ambito del procedimento sanzionatorio.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Invocato nel ricorso come disposizione rilevante nella determinazione delle sanzioni ridotte a seguito di adesione.

  • artt. 16-18 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Sono indicati come la disciplina esclusiva del procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni, distinta da quella dell'accertamento con adesione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Interpretato estensivamente: sono impugnabili tutti gli atti che, a prescindere dal nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per affermare che non possono essere irragionevolmente compressi i diritti di difesa del contribuente; la Corte lo richiama anche a tutela del diritto della parte pubblica di correggere l'errore nel diverso ambito sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo: le regole dell'accertamento con adesione non si estendono automaticamente all'atto di contestazione delle sanzioni.
  • L'intangibilità dell'accertamento con adesione riguarda la pretesa erariale oggetto del concordato, ma non impedisce la rettifica di un mero errore di calcolo relativo alle sanzioni, quando tale rettifica non incida sul tributo definito.
  • Un atto successivo che corregga la quantificazione delle sanzioni può essere ammissibile se si colloca nel distinto procedimento sanzionatorio e manifesta una pretesa tributaria autonomamente impugnabile.
  • L'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato in senso estensivo, includendo tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dalla denominazione, esprimano una pretesa tributaria.
  • La tutela del diritto di difesa impone di non fare discendere dall'intangibilità dell'adesione un blocco assoluto alla correzione di errori materiali o di calcolo non incidenti sulla definizione del reddito o dell'imposta.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve accertare in fatto se l'amministrazione sia effettivamente incorsa nell'errore di calcolo denunciato, poiché la questione di diritto sulla rettificabilità è distinta dalla verifica del concreto errore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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