Cassazione Civile, Ordinanza n. 05193/2026 del 07/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia riguardava un terreno agricolo nel Comune di Casoria. In primo grado due soggetti avevano chiesto dichiararsi l'avvenuta usucapione del bene; i convenuti avevano contestato la domanda e, in via riconvenzionale, avevano chiesto la restituzione del terreno, il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e il riconoscimento della loro proprietà, sostenendo di essere danti causa del bene e di averne avuto il possesso esclusivo utile all'usucapione. Il tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo mancante il possesso utile a usucapire per la parte più ampia del terreno e accertando la proprietà del Comune per una porzione. La corte d'appello, in parziale riforma, aveva rigettato l'appello incidentale dell'odierno ricorrente e condannato quest'ultimo e gli eredi del co-attore a restituire il terreno ai convenuti, esclusa la zona di proprietà comunale. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse accolto la rivendica pur in difetto di prova rigorosa della proprietà in capo agli attori riconvenzionali; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., assumendo che il terreno fosse stato interamente espropriato e che ciò escludesse la proprietà del convenuto; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1158 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse valorizzato solo una prova testimoniale trascurando documenti e altri elementi indicativi del possesso ventennale utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui, nell'azione di rivendicazione, l'onere probatorio dell'attore va valutato in relazione alla concreta vicenda e può essere attenuato in base alla linea difensiva avversaria; nel caso concreto, la stessa prospettazione difensiva del ricorrente non negava l'origine dominicale del bene in capo alla controparte, ma si limitava a invocare l'usucapione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle prove, operazione riservata al giudice di merito. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche della soccombenza, liquidando le spese e dando atto dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nell'azione di rivendicazione l'onere probatorio dell'attore non è rigido in astratto, ma va apprezzato secondo la concreta controversia e può subire temperamenti in relazione alle difese del convenuto
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la sua applicazione va letta alla luce della specifica struttura della lite
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mera rivalutazione del compendio istruttorio o delle prove
richiamato con riferimento all'usucapione ventennale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove
utilizzato per la definizione anticipata del ricorso e per le conseguenze sanzionatorie richiamate nel provvedimento
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di opposizione alla proposta di definizione
richiamato per la decisione in camera di consiglio
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato quale conseguenza della decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, con liquidazione di somme ulteriori a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, il rigore dell'onere probatorio gravante sull'attore non opera in modo astratto e uniforme, ma deve essere calibrato sulle difese effettivamente svolte dalla controparte e sulla struttura concreta della controversia.
- Quando il convenuto non contesta radicalmente il titolo dominicale originario del bene ma oppone un diverso fatto estintivo o acquisitivo, la prova richiesta all'attore in rivendica può risultare attenuata rispetto allo schema tipico di prova piena della proprietà.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli elementi istruttori: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione della credibilità dei testimoni e il giudizio di attendibilità del materiale istruttorio appartengono al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- La doglianza sull'usucapione è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del possesso e della sua durata.
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