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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15649/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 3/12/2021 della Corte di Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la condanna del Tribunale di Matera (4/05/2018) a 1 anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 635, comma secondo, 56 e 610 c.p. L'unico motivo di ricorso alla Corte di Cassazione era il vizio di applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e la denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto l'atto di appello caratterizzato da "aspecificità intrinseca" e doglianze assertive e generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello che, richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. (legge 23/06/2017, n.103), può dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando i motivi difettino di specificità o non contrastino con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha osservato che i quattro motivi di gravame erano assertivi e non indicavano le ragioni di fatto e diritto contestate al primo giudice; la dichiarazione di inammissibilità è stata motivata con argomentazioni dirette a dimostrare la carenza di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Dopo la riforma operata dalla legge 23/06/2017 n.103 il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando i motivi mancano di specificità ovvero non affrontano la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto applicabile questo principio al caso concreto.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 c.p.p.)

    La riforma ha irrigidito i requisiti di specificità dell'atto di appello; la giurisprudenza che ne è seguita permette la dichiarazione di inammissibilità per motivi aspecifici.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorrente denunciava anche errata applicazione di questo articolo (che regola l'azione civile nel processo penale), ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata tale censura alla luce della carenza di specificità dell'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione.

  • artt. 635, comma secondo, 56 e 610 c.p.

    Norme del codice penale relative ai reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado (reati oggetto del processo di merito). Queste norme identificano il contenuto della condanna impugnata, ma non sono state rimesse in discussione dalla Cassazione per carenza di specificità dell'appello.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. (legge 23/06/2017 n.103) l'atto di appello deve essere specifico: le doglianze generiche o meramente assertive possono portare all'inammissibilità dell'appello.
  • L'appellante deve indicare espressamente le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono la motivazione della sentenza impugnata e confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice; l'omissione di questo confronto è causa tipica di inammissibilità.
  • La Corte d'appello può, nel dichiarare l'inammissibilità, spiegare le ragioni della carenza di specificità mostrando come i motivi non mettano in discussione la motivazione di merito; tale analisi non equivale necessariamente a un apprezzamento nel merito dell'impugnazione.
  • Se il ricorso è rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre appello.
  • Per evitare l'inammissibilità, l'avvocato difensore dovrebbe: a) indicare fatti concreti contestati e perché la valutazione del giudice di primo grado sarebbe errata; b) richiamare i punti specifici della motivazione da contestare; c) evitare formulazioni generiche o puramente assertive.

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