Cassazione Civile, Ordinanza n. 31159/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2012, relativo a utili extra-bilancio ritenuti percepiti e non distribuiti in relazione alla partecipazione del 67% nel capitale di una società a responsabilità limitata. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del contribuente, che proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Tuttavia il ricorrente non si è costituito in cassazione mediante deposito del ricorso notificato alla controparte; l’Agenzia delle Entrate ha invece resistito con controricorso. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata per asserita improcedibilità del ricorso per mancata costituzione del ricorrente. La proposta è stata comunicata alla controricorrente, che non ha chiesto la decisione entro il termine di legge.
La decisione
La Corte, richiamata la disciplina dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo novellato e la relativa disciplina transitoria, ha preso atto che, non essendo stata presentata entro quaranta giorni l’istanza di decisione da parte del ricorrente, il ricorso doveva intendersi rinunciato. Ne è seguita la dichiarazione di estinzione del procedimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
"Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati"; istanza di decisione entro quaranta giorni; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391
La mancata presentazione dell’istanza di decisione nel termine previsto comporta che il ricorso sia considerato rinunciato, con conseguente estinzione del procedimento.
ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
Il testo valorizza la mancata costituzione del ricorrente mediante deposito del ricorso notificato.
"la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391"
È il richiamo al meccanismo conseguente alla rinuncia implicita al ricorso.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
applicabilità del novellato art. 380-bis c.p.c.
La Corte applica la nuova disciplina del procedimento accelerato per effetto della norma transitoria richiamata.
"quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96"
La norma è richiamata solo nel testo dell’art. 380-bis c.p.c. novellato, senza applicazione concreta nella decisione adottata.
Massime di principio
- Nel procedimento di decisione accelerata, se la proposta del consigliere è comunicata e la parte ricorrente non deposita tempestivamente istanza di decisione con le forme prescritte, il ricorso si intende rinunciato.
- La mancata costituzione del ricorrente in cassazione, nel quadro del procedimento accelerato, può incidere sulla ritualità della prosecuzione del giudizio e condurre alla declaratoria di estinzione quando non segua l’istanza di decisione nel termine di legge.
- In presenza di rinuncia implicita al ricorso per mancata attivazione della parte ricorrente, il giudizio si estingue e le spese seguono la soccombenza.
- La disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022 consente l’applicazione del nuovo art. 380-bis c.p.c. anche ai giudizi pendenti secondo le condizioni previste dalla norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31032/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31037/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31040/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31048/2023 del 08/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →