Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento per imposte, sanzioni e interessi riferiti al reddito 1998, preceduta da un avviso di accertamento che la società sosteneva di non aver mai ricevuto validamente. Dopo un primo contenzioso e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio aveva nuovamente accolto l’appello della società, ritenendo nulla la notifica dell’atto presupposto perché l’avviso sarebbe stato recapitato al domicilio del legale rappresentante senza indicazione esplicita della qualità di rappresentante della società e senza gli ulteriori elementi richiesti dall’art. 145 c.p.c. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 63 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 61 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza di rinvio fosse apparente e che, soprattutto, il giudice del rinvio avesse riesaminato la validità della notifica in contrasto con il principio di diritto già fissato dalla precedente sentenza rescindente della Cassazione, che aveva già ritenuto rituale la notificazione ex art. 140 c.p.c. e sufficiente la conoscibilità dell’atto. La ricorrente ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 per mancato rispetto del vincolo derivante dal giudizio rescindente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso nella parte centrale: nel giudizio di rinvio il giudice tributario non poteva rivalutare la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, perché vincolato al principio di diritto già enunciato dalla precedente sentenza di cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e il processo rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia in diversa composizione, perché si uniformi ai principi fissati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di rinvio ha struttura chiusa e non consente di rimettere in discussione la statuizione rescindente, né di valutare la correttezza in iure del principio già stabilito in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte lo menziona nel quadro del vizio denunciato di motivazione apparente e di mancata pronuncia sulle censure dell’ufficio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma sulla motivazione della sentenza; la sua violazione è stata dedotta per sostenere che la decisione del giudice di rinvio fosse apparente.
Richiamato insieme agli altri parametri sulla motivazione, a sostegno della censura di apparente motivazione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Citado nel motivo come disposizione processuale del rito tributario rilevante ai fini del vizio denunciato.
art. 63, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Interpretato nel senso che il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente; non può riesaminare il tema già definito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per la violazione di legge dedotta con il ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per il vizio di nullità/motivazione apparente della sentenza impugnata.
La Corte lo richiama per affermare il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente.
Richiamato per descrivere il precedente rinvio disposto dalla Cassazione dopo la sentenza rescindente.
La Corte ribadisce che, nella sentenza rescindente, era già stata riconosciuta la ritualità della notifica eseguita con tale forma, con sufficienza della conoscibilità dell’atto notificato.
Norma sulla notificazione alle persone giuridiche richiamata dal giudice di rinvio, ma la Cassazione rileva che quel giudice non poteva rimetterne in discussione l’applicazione rispetto a quanto già deciso in sede rescindente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente e non può riesaminare questioni già decise, neppure richiamando una diversa lettura degli atti o un’evoluzione successiva della giurisprudenza.
- La struttura del giudizio di rinvio è chiusa: il giudice del rinvio non può sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla Cassazione né sostituire una nuova valutazione a quella già compiuta in sede di legittimità.
- Quando la Cassazione abbia già affermato la ritualità della notificazione di un atto presupposto e la sufficienza della sua conoscibilità, il giudice di rinvio non può annullare l’atto riprendendo un autonomo scrutinio della stessa notifica.
- La violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente integra motivo di cassazione della decisione resa in sede di rinvio e comporta un nuovo rinvio a diverso collegio per la decisione conformemente ai principi fissati.
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