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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un mutuo agrario del 30 luglio 2003 per euro 125.000, garantito da ipoteca e da fideiussioni. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione e poi giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., deducendo che il finanziamento fosse usurario e, per conseguenza, nullo, con invalidità anche delle fideiussioni e richiesta di ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno; in subordine chiedevano la riduzione del pignoramento. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo il mutuo gratuito per superamento del tasso soglia, valorizzando il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della società cessionaria, escludendo l'usurarietà: ha ritenuto non sommabili, ai fini del tasso soglia, interessi corrispettivi e moratori; ha reputato valida e comunque inoperante la clausola di salvaguardia sul tasso di mora; ha ritenuto che il TAEG non superasse il tasso soglia; ha giudicato generiche le doglianze sullo ius variandi; ha escluso la nullità della fideiussione per intese anticoncorrenziali, osservando che la garanzia era anteriore al periodo considerato dal provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto nove motivi: cumulo anatocistico fra interessi corrispettivi e moratori e omesso esame del capitolato; insufficiente motivazione e omessa risposta alle critiche alla CTU; omessa inclusione nel TEG della penale di estinzione anticipata; omessa pronuncia e vizi motivazionali sul TEG e sulle spese rilevanti ai fini dell'usura; nullità e illiceità della clausola di salvaguardia; nullità della fideiussione per asserite intese illecite a valle dell'antitrust e violazione del provvedimento Banca d'Italia; mancata considerazione della disciplina sulle fideiussioni uniformi ABI. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha reputato il primo motivo non specifico e non confrontato con la ratio decidendi; ha escluso che la motivazione fosse sotto il minimo costituzionale; ha affermato che la penale per estinzione anticipata non rientra nel TEG ai fini dell'usura; ha considerato non censurabile l'accertamento di fatto sul TAEG e sulle spese documentate; ha ribadito la validità della clausola di salvaguardia, in quanto volta a impedire l'applicazione di interessi usurari e non elusiva; ha precisato che l'eventuale nullità delle fideiussioni standard ABI riguarda solo le clausole conformi allo schema vietato e che, nel caso concreto, la deduzione era comunque generica perché non indicava quali clausole fossero colpite e quale incidenza avessero sulla garanzia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di appello che aveva escluso l'usurarietà del mutuo e la nullità della clausola di salvaguardia; ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al cumulo degli interessi, al TEG/TAEG, alla penale di estinzione anticipata, alla motivazione della CTU e alla pretesa nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust. Ha inoltre precisato, correggendo solo in parte la motivazione della sentenza impugnata, che la garanzia era una fideiussione ordinaria e che, comunque, la censura era priva di specificità perché non individuava le clausole asseritamente nulle né la loro incidenza sul contratto complessivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito l'instaurazione del giudizio di merito a seguito dell'opposizione all'esecuzione

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di interessi moratori e conseguenze dell'inadempimento

  • art. 1282 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza e computo degli interessi

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'anatocismo degli interessi

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per l'interpretazione del capitolato di mutuo

  • art. 1815 c.c.

    in caso di pattuizione di interessi usurari, la sanzione della non debenza degli interessi non incide sulla validità della clausola di salvaguardia, che è diretta a evitare l'applicazione di interessi oltre soglia

  • art. 644 c.p.

    norma penale sull'usura richiamata per la verifica del superamento del tasso soglia

  • art. 2 l. 108/1996

    richiamata quale disciplina del tasso soglia e della rilevanza dell'usura nei rapporti di finanziamento

  • art. 120 d.lgs. 385/1993

    richiamato dai ricorrenti in materia di interessi e contabilizzazione del costo del credito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione concisa della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della motivazione e del giusto processo

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato per i vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulle circostanze costitutive dell'usura e sull'adempimento della clausola di salvaguardia

  • art. 1322, secondo comma, c.c.

    utilizzato per affermare la meritevolezza della clausola di salvaguardia, diretta a tutelare il divieto di usura

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità per causa illecita

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere una possibile elusione del divieto di usura

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità delle clausole o del contratto per violazione di norme imperative

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per l'eventuale nullità parziale del contratto di fideiussione

  • art. 1945 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in materia di fideiussione

  • art. 1957 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in materia di fideiussione e termini di decadenza

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990

    richiamato per sostenere la nullità delle intese anticoncorrenziali a monte e delle clausole a valle

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005

    richiamato quale atto che ha accertato le clausole ABI vietate e la loro rilevanza per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo considerato

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell'usurarietà di un finanziamento, non è consentito sommare automaticamente interessi corrispettivi e interessi moratori per dimostrare il superamento del tasso soglia, se la decisione di merito esclude tale criterio e la censura non si confronta specificamente con la ratio decidendi.
  • La commissione o penale per estinzione anticipata del finanziamento non entra nel TEG ai fini della soglia usuraria, perché non remunera l'effettiva utilizzazione del denaro ma il recesso anticipato dal rapporto.
  • La clausola di salvaguardia che limita contrattualmente il tasso dovuto entro la soglia di legge non è, di per sé, nulla o elusiva: essa è funzionale a garantire l'osservanza del divieto di usura e si inserisce validamente nell'autonomia contrattuale.
  • Quando il contratto contiene una clausola di salvaguardia antiusura, in caso di contestazione grava sulla banca l'onere di provare di aver rispettato l'impegno a non applicare interessi oltre soglia per tutta la durata del rapporto.
  • La censura di omessa motivazione o di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica con precisione dove e come quei fatti siano stati dedotti e se il giudice di merito ha comunque dato una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale.
  • La nullità delle fideiussioni standard conformi allo schema ABI, per intesa restrittiva della concorrenza, può essere fatta valere solo ove si indichino specificamente le clausole pedissequamente riprodotte e la loro incidenza sulla garanzia; non basta un richiamo generico al provvedimento antitrust o alla finestra temporale considerata.
  • In materia di fideiussioni, la verifica dell'eventuale nullità per violazione della disciplina della concorrenza riguarda la singola clausola o le clausole conformi allo schema vietato, non comportando automaticamente la nullità dell'intera garanzia in assenza di una dimostrazione specifica dell'effetto espansivo della nullità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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