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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unicredit ha impugnato il decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del giudice delegato dell'8/7/2024, con cui erano stati esclusi dallo stato passivo i crediti vantati dalla ditta individuale SA.FRA. Rappresentanze (collegata a Francesco Sabella) e riconducibile a Benedetto Marciante. Le poste azionate erano: a) credito chirografario di € 41.567,93 relativo a anticipi su fatture riconducibili al conto n. 101393901 (aperto 2011), per cui Unicredit chiedeva l'ammissione in prededuzione; b) due finanziamenti (€ 19.508,84 e € 20.909,90) erogati nel 2009 per acquisto veicoli. Il Tribunale aveva escluso la prededuzione e/o ammessione ritenendo i crediti strumentali all'attività illecita del reale dominus (B. Marciante) e rilevando la mancata prova da parte della banca della propria buona fede (la banca aveva denunciato lo smarrimento del fascicolo istruttorio). Unicredit ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione, contestando l'esclusione dalla prededuzione, il mancato esame del profilo se il debito fosse sorto durante la gestione in amministrazione giudiziaria e la conclusione negativa sulla buona fede del creditore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha stabilito che: 1) il giudice di merito dovrà riesaminare la posizione relativa al credito di € 41.567,93 (conto anticipi n. 101393901), per verificare se la pretesa sia sorta in funzione della gestione dell'impresa in amministrazione giudiziaria (e quindi possa essere prededucibile) o fosse antecedente al sequestro, con conseguente applicazione delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. 159/2011; la questione richiede nuova valutazione conforme ai principi esposti (subingresso dell'amministratore, distinzione tra debiti antecedenti e debiti sorti in costanza di amministrazione giudiziaria, regime dell'insinuazione per crediti prededucibili controversi). 2) Per i due finanziamenti del 2009 (€ 19.508,84 e € 20.909,90) la Cassazione ha confermato l'esclusione: il Tribunale ha motivatamente ritenuto la strumentalità dei prestiti rispetto all'attività illecita del reale dominus (correspondence temporale, intestazione fittizia, assenza di risorse lecite del formalmente intestatario). 3) La Corte ha condiviso la valutazione che la banca non ha dimostrato la propria buona fede: la semplice denuncia di smarrimento del fascicolo, presentata tardivamente, e la mancata allegazione di elementi idonei a provare le verifiche di diligenza bancaria (istruttoria, controlli antiriciclaggio, valutazione della capacità reddituale e della trasparenza delle operazioni) non erano sufficienti a superare la presunzione di strumentalità. Conseguenza: parziale accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione del credito connesso al conto anticipi; conferma dell'esclusione dal passivo per gli altri finanziamenti.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Consente il ricorso per cassazione avverso i decreti che decidono sulle opposizioni allo stato passivo e prevede i vizi deducibili; la Corte precisa applicabilità dei rimedi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso."

    Stabilisce i requisiti per la tutela dei crediti dei terzi in caso di confisca; la Corte ricorda che, se sussiste strumentalità, il creditore deve dimostrare la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

  • art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    "nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi."

    Indica i criteri per la valutazione della buona fede del creditore: diligenza, settore di attività, rapporti tra le parti e obblighi di verifica precontrattuale.

  • art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina la prededuzione: i crediti prededucibili, se liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto previa autorizzazione del giudice delegato.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Regola il subingresso dell'amministratore giudiziario nei rapporti pendenti; la Corte sottolinea che l'utilizzo del conto da parte dell'amministratore non vale automaticamente come subingresso nei debiti precedenti, richiedendo analisi caso per caso.

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Indica che i crediti prededucibili devono essere accertati secondo le disposizioni degli artt. 57-59 e che i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione sono trattati come prededucibili; la Corte richiede valutazione specifica nei casi controversi.

  • art. 30 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede continuità tra sequestro penale e sequestro di prevenzione: l'amministratore giudiziario nominato nel penale prosegue di norma nell'azione nel procedimento di prevenzione, salvo revoca motivata.

  • art. 37, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come riferimento alla contabilità separata e alla determinazione del valore dei beni/compendi aziendali nel riparto.

  • art. 57, 58, 59 d.lgs. n. 159/2011

    Norme procedurali per l'accertamento dei crediti nello stato passivo e per l'impugnazione dei relativi decreti; la Corte ricorda che il credito prededucibile controverso può seguire la via dell'insinuazione al passivo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di cassazione deducibili; la Corte precisa che contro i decreti sulle opposizioni allo stato passivo sono ammissibili tutti i motivi di cui a tale articolo.

  • art. 53 d.lgs. n. 159/2011

    Riferito per i limiti della garanzia patrimoniale; la Corte osserva che i crediti prededucibili, dopo la confisca irrevocabile, vengono soddisfatti prioritariamente senza i limiti dell'art. 53.

  • art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Richiamato nella parte fattuale (certificazioni bancarie) ma non oggetto di specifica interpretazione giuridica dalla Corte; utilizzato come documentazione contabile a supporto della banca.

Massime di principio

  • La prededuzione può spettare per crediti sorti in funzione della gestione dell'impresa in amministrazione giudiziaria: il giudice deve valutare se il debito sia effettivamente connesso all'attività svolta dall'amministratore giudiziario (debiti 'nati' durante la gestione) oppure sia antecedente al sequestro e, in tal caso, soggetto alla verifica della non strumentalità e della buona fede del creditore.
  • Sussiste una presunzione di strumentalità (requisito oggettivo) quando l'insorgenza del credito corrisponde temporalmente alla manifestazione della pericolosità sociale del proposto; tale presunzione opera fino a prova contraria e sposta l'onere sul creditore di dimostrare la propria buona fede.
  • Spetta al creditore (specialmente agli istituti bancari) provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento con documentazione e elementi concreti: la regolare istruttoria della pratica, controlli antiriciclaggio, analisi della capacità reddituale del prenditore e della trasparenza delle operazioni sono indispensabili. La mera denuncia di smarrimento della documentazione non è idonea a dimostrare la diligenza.
  • Se il credito prededucibile è controverso, esso deve essere insinuato al passivo e il giudice delegato/tribunale deve valutare la sua prededucibilità in sede di accertamento, anche quando la domanda sia stata inizialmente veicolata come prededucibile.
  • L'utilizzo di un conto da parte dell'amministratore giudiziario non implica automaticamente il subentro nei debiti pregressi: occorre valutare caso per caso se vi sia stato effettivo subingresso nei debiti antecedenti o se i debiti siano sorti per la gestione in costanza di amministrazione giudiziaria.
  • In presenza di intestazioni fittizie o di elementi che collegano il bene al reale dominus già noto per pericolosità sociale, la strumentalità dei finanziamenti può essere ritenuta anche in mancanza di un provvedimento penale definitivo riferibile al momento della concessione.

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