Cassazione Penale, Sentenza n. 25097/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., lamentando: 1) il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2) il travisamento della prova da parte del giudice; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il 18/04/2024 la persona offesa (Generali Italia spa) ha rimesso la querela e il 22/04/2024 il ricorrente ha accettato la remissione. La Corte di cassazione, non avendo riscontrato elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha però disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per intervenuta remissione della querela. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la sentenza fa riferimento a tale fattispecie sostanziale come oggetto del procedimento estinto.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione che consente il proscioglimento nel merito in determinate ipotesi; la Corte ha verificato l'eventuale applicabilità ma non ha riscontrato i presupposti per un proscioglimento ai sensi di questa norma.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; nonostante l'estinzione del reato per remissione della querela, la Corte ha ritenuto di imporre all'imputato il pagamento delle spese di giudizio secondo questa disposizione.
Massime di principio
- La remissione della querela operata dalla persona offesa, se efficace, estingue il reato perseguibile a querela di parte e può determinare l'annullamento della sentenza penale anche in Cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta spesso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; non è necessario che la Corte accolga questioni di merito (art. 129 c.p.p.) quando il processo si estingue per cause sopravvenute.
- L'estinzione del reato non esclude la possibilità che il giudice imponga il pagamento delle spese processuali all'imputato, ai sensi delle norme processuali (qui art. 340 c.p.p.).
- La remissione della querela influisce solo sulla responsabilità penale: eventuali pretese risarcitorie civili avanzate dalla parte offesa restano autonome rispetto all'estinzione del reato, salvo espressa rinuncia civile.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe verificare tempestivamente se la parte offesa abbia rimesso la querela e valutare l'effetto estintivo sul procedimento, sollecitando l'annullamento senza rinvio quando il reato risulti estinto.
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