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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08792/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura di travisamento della prova, qualificabile come vizio di motivazione, non è deducibile in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciata il 5 febbraio 2024 in sede di appello avverso una decisione del giudice di pace, che aveva confermato la sua condanna, anche ai fini civili, per il delitto di diffamazione. Il ricorso è affidato a un solo motivo, con il quale si deduce un vizio di travisamento della prova. La Corte osserva però che tale censura, in Cassazione, è proponibile soltanto nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; inoltre, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, non è consentito proporre ricorso per cassazione per vizio di motivazione, in forza dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, come introdotti dal d.lgs. n. 11/2018. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    individua il delitto per il quale era stata confermata la condanna, ossia la diffamazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il travisamento della prova è richiamato come profilo riconducibile al vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    concorre a precludere il ricorso per cassazione per vizio di motivazione nelle cause di competenza del giudice di pace, per effetto della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 11/2018.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione, incluso il travisamento della prova quando veicolato come censura motivazionale.
  • Quando il motivo dedotto in cassazione si risolve in una contestazione della valutazione probatoria e della motivazione, ma la legge esclude tale vizio dal perimetro del sindacato di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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