Cassazione Penale, Sentenza n. 13278/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen., deducendo: (1) errata qualificazione del fatto come reato (comma 3) anziché come illecito amministrativo (comma 1), sostenendo che il pericolo per le persone era stato desunto solo da soggetti non qualificati e da fotografie; (2) omissione di valutare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante l'esiguità del danno e del pericolo e le modalità della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: nel processo penale il pericolo può essere provato con qualsiasi mezzo e l'accertamento non richiede necessariamente 'soggetti qualificati'; nel caso concreto il giudice aveva valorizzato la deposizione della polizia locale e la circostanza dell'occasionale passaggio di persone vicino all'immobile per ritenere il pericolo concreto ai sensi dell'art. 677, comma 3. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo infondato: benché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis fosse stata formulata, la motivazione di primo grado conteneva richiami (lunga durata della situazione di pericolo, peggioramento delle condizioni rispetto ad anni precedenti, prossimità a luoghi frequentati da bambini) che implicitamente escludevano la particolare tenuità del fatto; pertanto la richiesta è stata implicitamente disattesa in modo non manifestamente illogico. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Distinzione tra comma 1 (rilevanza amministrativa) e comma 3 (rilevanza penale): per l'applicazione del comma 3 è necessario l'accertamento del pericolo concreto per le persone; tale pericolo può essere valutato anche attraverso mezzi di prova non 'qualificati', purché adeguatamente motivato dal giudice.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere richiesta dall'imputato ma il giudice può escluderla anche con motivazione implicita; la struttura argomentativa della sentenza, se richiama elementi che escludono la tenuità (durata, gravità, rischio per soggetti vulnerabili), comporta l'implicita disattesa della richiesta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che prevede l'addebito delle spese processuali alla parte soccombente nella decisione impugnativa; applicata alla ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo penale l'esistenza del pericolo può essere provata con qualsiasi mezzo; non è necessario che la prova provenga esclusivamente da 'soggetti qualificati'.
- Per l'applicazione dell'art. 677, comma 3, il giudice deve effettuare un accertamento motivato del pericolo concreto per le persone, ma può valersi anche di deposizioni occasionali e di elementi fattuali come la frequentazione del luogo.
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis può essere richiesta anche in magistratura inferiore, ma il giudice può rigettarla implicitamente se la motivazione mostra elementi che escludono la particolare tenuità (es. lunga durata del pericolo, aggravamento della situazione, prossimità a luoghi frequentati da soggetti vulnerabili).
- Se in sede di impugnazione il ricorrente non sviluppa motivi nuovi fondati o ammissibili, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o rigettato; la soccombenza comporta l'addebito delle spese processuali.
Testo integrale
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