Cassazione Penale, Sentenza n. 40473/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini del 27/03/2023 con due motivi: (1) violazione di legge per avere il giudice determinate una pena detentiva al di sotto del minimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 186 c.7 cod. strada (richiamato dall'art. 187), non avendo riconosciuto attenuanti; (2) omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa (prefetto) in relazione alla contravvenzione indicata al capo b), ai sensi dell'art. 220 c.4 cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato la sentenza limitatamente alla quantificazione della pena perché il giudice di merito aveva indicato una pena base inferiore al minimo edittale e ha proceduto a rideterminare la sanzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto del pubblico ministero a impugnare l'omessa trasmissione, essendo possibile per la parte procedere direttamente all'adempimento o richiederlo all'ufficio giudiziario. La Cassazione ha rideterminato la pena in mesi tre di arresto e euro 1.500 di ammenda, ha sostituito la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di euro 4.500 e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
La Corte ha rilevato che per la fattispecie richiamata l'elemento edittale minimo della pena (sei mesi di arresto) deve essere rispettato; la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo aver determinato la pena minima legale.
richiamo alla lett. c) di art. 186
Usato come riferimento normativo per individuare la pena edittale applicabile alla condotta contestata.
Norma richiamata nella doglianza sull'omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa; il giudice ha però ritenuto inammissibile il ricorso del PM per carenza di interesse concreto, non essendo la mancata trasmissione preclusiva dell'adempimento amministrativo.
Richiamata nella giurisprudenza citata dalla Corte: disciplina la possibilità che la parte o l'ufficio richiedano la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, motivo per cui la mancata trasmissione non sempre dà interesse concreto all'impugnazione del PM.
Consente alla Corte di Cassazione, quando la sentenza annullata esaurisce il thema decidendum, di adottare direttamente la statuizione sostitutiva senza rinvio; qui la Corte ha rideterminato la pena in questa sede perché la questione riguardava solo la quantificazione e non accertamenti di merito.
Massime di principio
- Il giudice di merito non può quantificare la pena al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma; la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo aver determinato la pena minima legale.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per violazione di legge quando la pena è stata fissata sotto il minimo edittale; tale motivo può essere accolto e portare a rideterminazione della pena da parte della Cassazione.
- La mancata trasmissione degli atti all'autorità amministrativa non determina automaticamente interesse impugnatorio del PM: se la parte interessata può ottenere o effettuare la trasmissione direttamente o tramite l'ufficio giudicante, il gravame del PM può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la questione è soltanto di diritto o di quantificazione e non richiede nuovi accertamenti di fatto (applicazione dell'art. 620 c.1 lett. l) c.p.p.).
- In casi analoghi, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è praticabile se la Corte lo ritiene coerente con i criteri indicati dal giudice di merito e con la disciplina sulla conversione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40457/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40458/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40459/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40460/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40461/2023 del 05/10/2023
- Sentenza penale · 5 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2023 del 05/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →