Cassazione Civile, Ordinanza n. 19265/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
La controversia trae origine da una proposta di acquisto immobiliare nella quale una parte si impegnava ad acquistare e l'altra a vendere un immobile in Oristano. A titolo di caparra confirmatoria veniva consegnato un assegno bancario dell'importo di 2.500 euro, poi risultato insoluto all'incasso. Il promittente venditore chiese e ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di tale somma. La promittente compratrice propose opposizione sostenendo: che l'assegno era stato consegnato a titolo di caparra confirmatoria; che la somma non era dovuta perché il mancato perfezionamento della compravendita era imputabile al venditore; e che, comunque, la tardiva presentazione dell'assegno all'incasso aveva estinto l'obbligo di pagamento per violazione della buona fede. Il giudice di pace rigettò l'opposizione, ma il Tribunale accolse l'appello, ritenendo che la caparra confirmatoria sia contratto reale che si perfeziona con la riscossione della somma recata dall'assegno e che, nel caso concreto, non essendosi verificato l'incasso, non si fosse perfezionato l'effetto proprio della caparra né vi fosse titolo per agire per il pagamento. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1988 c.c., assumendo che il Tribunale avesse confuso il perfezionamento del contratto con il suo adempimento e che la caparra fosse validamente costituita con la consegna dell'assegno, anche se poi rimasto impagato per mancanza di provvista. Ha inoltre richiamato Cass. 17127/2011 e Cass. 24747/2016 a sostegno della tesi secondo cui la consegna dell'assegno sarebbe sufficiente e il mancato incasso rileverebbe ai soli fini probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la caparra confirmatoria è un contratto reale che si perfeziona con la consegna di denaro o di cose fungibili, ma che la semplice consegna di un assegno bancario non equivale alla consegna della somma di denaro indicata nel titolo: l'assegno opera salvo buon fine e, dunque, la caparra si perfeziona solo al momento della riscossione. Nel caso concreto, però, il venditore aveva posto l'assegno all'incasso solo dopo la scadenza del termine legale di presentazione; non era stata provata l'assenza di provvista al momento della consegna; e la fattispecie non coincideva con quella affrontata da Cass. 17127/2011, che riguardava l'ipotesi in cui il mancato perfezionamento derivava dal comportamento scorretto del prenditore. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto di agire per il pagamento della somma richiesta con il monitorio. Spese di legittimità compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La caparra confirmatoria è ricondotta alla figura del contratto reale e si perfeziona con la consegna di denaro o di cose fungibili; l'assegno bancario non è di per sé la somma di denaro oggetto della caparra e l'effetto tipico si produce solo con la riscossione.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne fonda la decisione; il tema decisivo resta la disciplina della caparra confirmatoria e della natura dell'assegno bancario.
È evocato in relazione al dovere di correttezza e al divieto di trarre vantaggio dal proprio comportamento, quale base del principio per cui chi omette di presentare tempestivamente l'assegno all'incasso non può poi opporre il mancato buon fine imputabile a sé.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- La caparra confirmatoria ha natura di contratto reale: gli effetti tipici previsti dall'art. 1385 c.c. si producono soltanto con la consegna del denaro o di cose fungibili, non con il mero accordo.
- La consegna di un assegno bancario non equivale, di per sé, alla consegna della somma di denaro indicata nel titolo, poiché l'assegno opera normalmente salvo buon fine e la disponibilità della somma si realizza solo con l'incasso.
- Se la caparra è pattuita mediante assegno, il perfezionamento dell'effetto proprio della caparra richiede la riscossione della somma, salvo che il mancato buon fine sia imputabile al comportamento del prenditore che non presenti tempestivamente il titolo all'incasso.
- Il principio di correttezza e il divieto di venire contra factum proprium impediscono a chi abbia causato il mancato incasso dell'assegno di invocare quel medesimo fatto per escludere gli effetti della caparra.
- La prova dell'avvenuta consegna dell'assegno non basta, da sola, a fondare la pretesa al pagamento della caparra quando il rapporto dedotto in giudizio presupponga la reale disponibilità della somma e non sia stata dimostrata la riscossione del titolo entro i tempi dovuti.
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