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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32174/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da sei verbali di accertamento elevati dalla polizia provinciale per violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, c.d.s., con irrogazione di sanzione amministrativa complessiva. La società ha proposto opposizione sostenendo che la contestazione riguardava non l'assenza della targa prova a bordo del veicolo, ma la sola mancata esposizione della stessa; perciò, a suo dire, non poteva automaticamente presumersi la mancanza di copertura assicurativa e, comunque, la condotta sarebbe stata specificamente sanzionata dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 474/2001. In cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/2001, dell'art. 193 c.d.s. e dell'art. 1 l. n. 689/1981, censurando la sentenza d'appello per avere ritenuto che dall'omessa esposizione della targa prova discendesse automaticamente la circolazione senza assicurazione, nonostante l'esistenza di una norma specifica per la mancata esposizione della targa.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la circolazione con targa prova è subordinata sia all'esposizione della targa sia al possesso a bordo dell'autorizzazione alla circolazione, che garantisce la copertura assicurativa. Poiché, nel caso concreto, risultava accertata la mancanza a bordo sia del documento di autorizzazione sia della targa di prova, la condotta integra non solo la circolazione irregolare con veicolo privo della relativa carta, ma anche la circolazione priva di copertura assicurativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 193 c.d.s.

    La circolazione del veicolo senza la documentazione e le condizioni richieste per la targa prova integra la violazione per circolazione senza copertura assicurativa.

  • art. 2 d.P.R. n. 474/2001

    La targa prova deve essere esposta e l'autorizzazione alla circolazione deve essere tenuta a bordo; la loro mancanza consente di configurare l'illecito.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    La presenza di una specifica norma sanzionatoria per la mancata esposizione della targa non esclude, nel caso concreto, l'applicazione della diversa violazione quando risultino integrati i presupposti della circolazione senza assicurazione.

  • art. 93 c.d.s.

    La mancanza a bordo del documento di autorizzazione integra l'illecito di circolazione priva della relativa carta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza.

  • art. 19432 del 2010

    Richiamato quale precedente secondo cui la disciplina sulla targa prova ha finalità preventiva e configura un illecito formale di pura condotta.

Massime di principio

  • La circolazione con targa prova richiede cumulativamente l'esposizione della targa e la presenza a bordo dell'autorizzazione alla circolazione; la mancanza di uno di tali presupposti può legittimare la contestazione della relativa violazione.
  • Quando la documentazione e la targa prova non sono presenti sul veicolo, non è decisivo che esse si trovino altrove o su altro veicolo: la normativa impone un onere di immediata disponibilità a bordo.
  • La mancata esposizione della targa prova, se accompagnata dall'assenza a bordo dell'autorizzazione e della targa stessa, non impedisce di ritenere integrata anche la violazione per circolazione senza copertura assicurativa.
  • In materia di sanzioni amministrative stradali, la presenza di una norma specifica sulla targa prova non esclude l'applicazione di una diversa disposizione quando i fatti accertati integrino anche un illecito ulteriore previsto dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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