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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6198 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale da parte di soggetto inesistente e diverso dal concessionario - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la validità della notifica della cartella relativa a canoni di abbonamento ai servizi telefonici cellulari e sanzioni. Sosteneva che la cartella fosse stata consegnata all'ufficio postale dal Consorzio Nazionale Concessionari (CNC), soggetto non previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, al momento della notifica, giuridicamente inesistente perché soppresso dalla legge n. 248 del 2005. Secondo la contribuente, tale circostanza avrebbe comportato l'inesistenza o la nullità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Equitalia Nord. Ha stabilito che, quando la cartella è notificata mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, il soggetto legittimato è direttamente il concessionario, mentre chi consegna materialmente il plico all'ufficio postale opera come mero nuncius. Pertanto, l'identità o l'eventuale inesistenza giuridica di tale soggetto non incide sulla validità della notifica. La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata. A. s.p.a. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell'esattore, dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    Per la notifica diretta a mezzo raccomandata, il concessionario è il soggetto legittimato a promuovere la notificazione. Non è necessario che la consegna materiale del plico all'ufficio postale sia effettuata personalmente dal concessionario o da uno dei soggetti abilitati alla notificazione ordinaria previsti dalla prima parte della norma.

  • Art. 26, comma penultimo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento.

    L'avviso di ricevimento costituisce il documento idoneo a provare la spedizione e la ricezione della cartella nella modalità di notifica diretta a mezzo posta.

  • Art. 2700 del codice civile

    L'avviso di ricevimento, quale atto formato dall'ufficiale postale nell'esercizio delle sue funzioni, ha efficacia probatoria privilegiata sui fatti attestati, inclusa la consegna al destinatario.

  • Art. 42 del d.lgs. n. 112 del 1999

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per distinguere gli ufficiali della riscossione, nominati dal concessionario, dal concessionario stesso; tale distinzione non è però decisiva nella notifica diretta a mezzo raccomandata.

  • Legge n. 248 del 2005

    La soppressione del Consorzio Nazionale Concessionari non rende invalida la notifica, poiché il Consorzio ha svolto soltanto una funzione materiale di consegna del plico e non il ruolo giuridico di notificatore.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, occorre verificare principalmente che l'invio sia riconducibile all'agente della riscossione e che l'avviso di ricevimento documenti la consegna al destinatario.
  • Il soggetto che materialmente consegna il plico alle poste è un mero incaricato materiale o nuncius: la sua mancata inclusione tra i notificatori abilitati, o la sua eventuale inesistenza giuridica, non determina di per sé l'invalidità della notifica.
  • La notifica diretta a mezzo posta è una modalità alternativa rispetto alla notificazione eseguita da ufficiali della riscossione, messi comunali o agenti della polizia municipale; i requisiti dei notificatori della modalità ordinaria non si applicano automaticamente alla consegna del plico all'ufficio postale.
  • In caso di contestazione, assumono rilievo la prova della ricezione, la corretta individuazione del destinatario e la riconducibilità dell'invio all'agente della riscossione, non l'identità del soggetto che ha materialmente effettuato la spedizione.
  • L'assenza di una relata di notifica non comporta necessariamente invalidità quando la cartella è notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l'avviso svolge la funzione probatoria della notificazione.

Testo integrale

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