Cassazione Civile, Ordinanza n. 12119/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un istituto ospedaliero, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) con mandataria una società che aveva presentato, in sede di gara, un ribasso complessivo unico del 33,73% dopo la verifica dell’anomalia dell’offerta. Una delle imprese mandanti, addetta all’installazione degli ascensori, sosteneva che, nei rapporti interni dell’ATI, dovesse applicarsi alla propria quota il ribasso del 33,073% ricavabile dall’offerta complessiva e non il ribasso del 50% da essa indicato per la propria lavorazione nelle giustificazioni dell’offerta anomala. Chiedeva quindi il pagamento della differenza sia alla mandataria sia, in via principale o subordinata, alla stazione appaltante. I giudici di merito hanno ritenuto che non fosse provato un accordo interno tra le imprese per ripartire i corrispettivi secondo ribassi differenziati e che l’unico dato certo, verso la stazione appaltante, fosse il ribasso unitario dell’ATI. In cassazione la mandataria ha dedotto un unico motivo, articolato come violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che le dichiarazioni e le giustificazioni rese in gara costituivano un preciso impegno contrattuale delle imprese e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ignorato il valore vincolante di tali indicazioni, nonché il loro carattere non contestato e la loro idoneità a fondare la ripartizione interna dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il motivo era costruito in modo promiscuo e confuso, mescolando una pluralità di censure e norme senza consentire una separata trattazione delle questioni. Ha inoltre evidenziato la carenza di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti i documenti richiamati (contratto di appalto e giustificazioni dell’offerta). Ha poi osservato che ricorreva una doppia conforme di merito, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., e che comunque la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Nel merito argomentativo, la Corte ha ribadito che, nei rapporti con la stazione appaltante, rileva il ribasso unitario dell’ATI, mentre eventuali accordi interni difformi non risultavano provati e non potevano prevalere sulla struttura e sulla trasparenza del raggruppamento temporaneo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le resistenti.
Norme richiamate
primo comma, numeri 3, 4 e 5
La Corte ha ritenuto che il motivo, cumulando in modo indistinto diverse censure, non rispettasse la regola di chiarezza necessaria per il ricorso per cassazione; inoltre il vizio di motivazione ex n. 5 era inammissibile per la presenza di doppia conforme.
È stata rilevata la carenza di autosufficienza del ricorso per mancata trascrizione dei documenti fondativi delle censure.
In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
La ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 21, comma 1-bis, L. 11 febbraio 1994, n. 109
Per le offerte anomale nelle gare per lavori pubblici soggette alla disciplina ratione temporis applicabile, la pubblica amministrazione valuta l’anomalia sulla base delle giustificazioni ammesse dalla norma, in funzione della verifica dell’offerta complessiva.
È richiamato il precedente secondo cui accordi interni dell’ATI che ripartiscano i corrispettivi in modo difforme dal contratto di appalto possono violare il divieto di contratto in frode alla legge, per contrasto con la struttura e la trasparenza dell’ATI.
La ricorrente lo ha evocato per sostenere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ha accolto la censura.
La ricorrente sosteneva che il contenuto documentale fosse non contestato e quindi pacifico, ma la Corte ha escluso che ciò bastasse a superare i rilievi di merito e i limiti del giudizio di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente nel cumulo delle censure, senza specifica autonoma valorizzazione decisoria da parte della Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in connessione con le censure di motivazione, ma senza esito favorevole.
Evocati dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione del rapporto interno e della buona fede nell’esecuzione, ma non decisivi ai fini dell’esito.
Richiamato dalla ricorrente per l’interpretazione del contenuto negoziale, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva.
Richiamato dalla ricorrente nel cumulo delle norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione.
Richiamato dalla ricorrente per il principio della domanda, ma non accolto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile un motivo che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi processuali e doglianze motivazionali senza consentire l’individuazione autonoma di ciascuna censura.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l’autosufficienza: quando la doglianza si fonda su documenti, occorre trascriverne o quantomeno riprodurne i passaggi essenziali nel ricorso.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
- Negli appalti affidati a un ATI, verso la stazione appaltante rileva il ribasso unitario complessivamente offerto dal raggruppamento; eventuali pattuizioni interne di riparto difformi devono essere specificamente provate e non possono sovvertire la struttura esterna del rapporto.
- Gli accordi interni di un raggruppamento temporaneo di imprese che alterino la ripartizione dei corrispettivi rispetto all’assetto risultante dal contratto di appalto possono essere incompatibili con la funzione e la trasparenza dell’ATI e, in certe situazioni, integrare un patto contrario alla legge.
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