Cassazione Penale, Ordinanza n. 35080/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la relativa norma era già vigente al momento della decisione di appello, e che il motivo era anche generico e privo dei requisiti di specificità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di danneggiamento. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché tale questione non risultava dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre il motivo è stato ritenuto generico e indeterminato ai sensi dell'art. 581 c.p.p., poiché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e privo di indicazione puntuale degli elementi posti a fondamento della censura.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso in cassazione non è deducibile se la censura non è stata previamente proposta con l'atto di appello, quando la legge ne prevede la deduzione a pena di inammissibilità.
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se la disposizione era già vigente al momento della decisione d'appello.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la censura generica e indeterminata, che non consente di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, è inidonea a superare il vaglio di legittimità.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità quando la relativa disciplina era già applicabile al momento della decisione di appello; la questione deve essere tempestivamente devoluta al giudice di merito.
- La preclusione alla proposizione di nuove questioni in cassazione opera anche per le censure che avrebbero dovuto essere specificamente formulate in appello, soprattutto quando la norma richiede la deduzione a pena di inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alla critica mossa alla motivazione impugnata: la mera affermazione di violazione di legge o vizio motivazionale, senza il confronto puntuale con le ragioni della decisione, è generica e inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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