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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30279/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato condannato per aver trasmesso in pubblico, nella sua pizzeria, la partita Lazio-Roma mediante una smart card/decoder con scheda Mediaset Premium a uso domestico; ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di prova del fine di lucro, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., rifiuto della sospensione della pena e della non menzione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, rilevando una grave carenza motivazionale sulla questione decisiva del fine di lucro. Pur richiamando orientamenti (es. sent. Dell'Anna e Lubrano) che escludono il reato in assenza di prova del fine di lucro, il Collegio ha ritenuto necessario un esame concreto delle risultanze di causa; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio e l'assoluzione, ma la Cassazione ha disposto il rinvio per colmare la lacuna motivazionale.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633 - art. 171-ter, lett. a), c), e)

    La norma sanziona la riproduzione e trasmissione non autorizzata di opere/servizi protetti; nel caso la contestazione riguarda la trasmissione in locale pubblico di un servizio criptato destinato all'uso domestico

  • Codice penale - art. 131-bis

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere il proscioglimento; riguarda ipotesi di estinzione del reato o cause di non punibilità applicabili in particolari condizioni (va verificata la rilevanza fattuale)

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. sent. Dell'Anna, Sez. 3, n. 7051/2011; Lubrano, Sez. 3, n. 45567/2010)

    Orientamento consolidato secondo cui la trasmissione in locale pubblico con scheda domestica non integra il reato se non è provato il fine di lucro (elemento differenziale: intento di richiamare clientela o incrementare introiti)

Massime di principio

  • Per la configurazione del reato di cui all'art. 171-ter L. 633/1941 occorre provare il fine di lucro: la semplice fruizione pubblica con scheda domestica non basta.
  • Elementi probatori rilevanti per dimostrare il fine di lucro includono pubblicità dell'evento, incremento della clientela collegabile alla trasmissione, vendita di ingressi/pacchetti o gestione chiaramente commerciale dell'evento.
  • Il giudice deve motivare specificamente sulle circostanze di fatto che dimostrano (o escludono) il fine di lucro; la carenza motivazionale su questo punto è causa di annullamento e rinvio.
  • Se dalle risultanze emerge in radice l'assenza del reato, la Cassazione può disporre l'assoluzione; se invece la motivazione è insufficiente ma la fattispecie non è esclusa, la Corte annulla e rinvia per un nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe concentrare l'attenzione sull'assenza di prova dell'intento di trarre profitto e chiedere valutazioni specifiche su pubblicità, afflusso di avventori e modalità di gestione dell'evento; l'accusa dovrebbe provare collegamenti concreti tra la trasmissione e benefici economici.

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