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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18064/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 18/10/2021 che disponeva la custodia in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (capo 41): il ricorrente contestava (i) la mancata applicazione dell'istituto di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p.; (ii) la tardiva iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 c.p.p.; (iii) motivazione insufficiente e per relationem del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze: (i) l'istanza di retrodatazione è risultata genericamente formulata e priva della necessaria allegazione del provvedimento applicativo della prima misura (ordinanza indispensabile per valutare l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, c.p.p.); (ii) la tardiva annotazione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. non invalida né rende inutilizzabili gli atti di indagine compiuti precedentemente, essendo la tempestività dell'iscrizione rimessa alla valutazione del P.M.; (iii) il Tribunale del riesame ha fornito motivazione autonoma, logica e congrua, richiamando specifiche captazioni e riscontri indiziari che hanno dimostrato il ruolo del Marcenò quale fornitore di cocaina e l'esistenza di un elevato pericolo di recidiva, giustificando così l'applicazione della misura custodiale più afflittiva. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge

Norme richiamate

  • art. 81, 110, 112 n.4 cod. pen.; artt. 73 e 80, lett. a) e b), D.P.R. n. 309/1990

    Norme che definiscono i reati ascritti (concorso, aggravanti e disposizioni sulla disciplina degli stupefacenti). La Corte si è limitata a registrare le imputazioni contestate, ritenendo sussistenti gravi indizi in relazione a tali fattispecie sulla base delle indagini.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    L'istituto della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare richiede l'allegazione e la produzione del provvedimento applicativo precedente; senza tale documento l'eccezione è generica e inammissibile e non può essere accolta.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La tardiva iscrizione della notitia criminis nel registro degli indagati non comporta, di per sé, la nullità o l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione. La tempestività dell'iscrizione rimane valutazione discrezionale del pubblico ministero.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'obbligo motivazionale degli atti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia assolto all'obbligo fornendo motivazione autonoma e non meramente per relationem.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda la misura cautelare e la sua motivazione; interpretata in senso conforme all'esigenza che il giudice spieghi la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e gravità indiziaria), compito che il Tribunale del riesame ha correttamente assolto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale sugli adempimenti a cura dell'istituto penitenziario dopo la sentenza; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto competente per gli adempimenti previsti.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in tema di condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero del ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. è essenziale produrre e allegare il provvedimento applicativo precedente: la mera allegazione generica della circostanza non è sufficiente.
  • La tardiva iscrizione della notitia criminis nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.) non invalida automaticamente gli atti investigativi compiuti prima dell'iscrizione; la tempestività dell'iscrizione è valutazione discrezionale del P.M. salvo responsabilità specifiche del pubblico ministero.
  • Il giudice del riesame può richiamare gli elementi già emersi nell'ordinanza del G.I.P., ma deve fornire una motivazione autonoma e congrua: la motivazione 'per relationem' è inammissibile se priva di autonoma esplicitazione degli elementi che giustificano la misura.
  • Captazioni, servizi di osservazione, pedinamenti e rilevazioni video, se congruamente indicati, possono costituire fonti sufficienti di gravi indizi di colpevolezza e giustificare misure cautelari più afflittive quando sussista un concreto pericolo di reiterazione.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare occorre contestare in modo specifico e documentato la prova degli elementi necessari (assenza di gravi indizi o mancanza di esigenze cautelari), non limitandosi a censure generiche o apodittiche.

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