Cassazione Civile, Ordinanza n. 33941/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La lite origina da un giudizio di divisione di un complesso immobiliare in comunione. Dopo che il Tribunale aveva ritenuto il bene indivisibile, respinto l’istanza di assegnazione della società perché formulata per un importo inferiore al valore stimato dal CTU e disposto la vendita, il bene veniva aggiudicato e trasferito con decreto al terzo aggiudicatario. La società proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo che il decreto di trasferimento fosse illegittimo perché emesso prima del passaggio in giudicato della precedente sentenza non definitiva che aveva rigettato la sua istanza di attribuzione; inoltre lamentava vizi derivati da atti precedenti della procedura, l’illegittimità della vendita in presenza di vincoli pregiudizievoli e una pretesa collusione dell’aggiudicatario. In cassazione la società articolava dieci motivi, ma la Corte rileva anzitutto che l’istanza di ricusazione dei componenti del collegio, dichiarata inammissibile, non sospendeva il processo. Quanto ai motivi, la ricorrente deduceva, in sintesi, violazione delle regole sull’astensione/ricusazione, nullità derivata del decreto di trasferimento, omissioni nell’esame di documenti e ulteriori censure connesse alla gestione della vendita e alla decisione del Tribunale.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di differimento e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la ricusazione dichiarata inammissibile non produce sospensione del processo e che, quindi, l’adunanza camerale poteva svolgersi regolarmente. Nel merito dell’ammissibilità, ha rilevato la violazione dell’art. 366 c.p.c. per difetto di chiara esposizione dei fatti, dei motivi e degli atti/documenti rilevanti, oltre a lacune nella descrizione della decisione impugnata e a censure sostanzialmente dirette a un riesame del materiale probatorio o di questioni estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla mancata astensione del giudice non erano deducibili in cassazione senza una previa ricusazione ritualmente proposta nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’opposizione è stata utilizzata per contestare il decreto di trasferimento, ma la Corte non entra nel merito poiché il ricorso è inammissibile.
La presenza di vincoli pregiudizievoli non impedisce la vendita, essendo suscettibili di cancellazione secondo la norma richiamata.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
"chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"; "chiara e sintetica esposizione dei motivi"; "specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda"
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non ricostruisce in modo completo e ordinato il fatto processuale, non espone chiaramente le censure e non indica specificamente atti e documenti rilevanti.
La ricusazione sospende il processo solo se proposta ritualmente; se l’istanza è dichiarata inammissibile non si produce alcun effetto sospensivo.
L’astensione obbligatoria è tassativa; le gravi ragioni di convenienza integrano un’ipotesi residuale e facoltativa, non idonea di per sé a fondare una nullità deducibile in cassazione senza previa ricusazione.
art. 186-bis disp. att. c.p.c.
La questione dell’applicabilità della regola di diversa composizione del magistrato in opposizione agli atti esecutivi non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta una formale ricusazione nel merito.
La Corte rinvia per relationem ad altre decisioni su motivi analoghi.
Nel rito camerale di legittimità i termini per il deposito delle memorie restano fermi; la pendenza di una ricusazione inammissibile non li sospende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’inammissibilità del ricorso comporta la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del contraddittorio, ma la Corte non accoglie la tesi della sospensione automatica.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente per il diritto di difesa, ma ritenuto non leso poiché il termine per le difese non era sospeso.
Massime di principio
- La semplice proposizione di un’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo: la sospensione opera solo se l’istanza è ammissibile e ritualmente proposta; se è dichiarata inammissibile, il giudizio principale prosegue senza necessità di riassunzione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo chiaro, completo e autosufficiente i fatti processuali, la decisione impugnata, i motivi e i documenti rilevanti; la frammentazione dell’esposizione e il rinvio agli atti di merito comportano inammissibilità.
- Le doglianze che tendono a un nuovo esame del materiale probatorio o a censurare omissioni documentali senza incardinare un vizio di legittimità non sono scrutinabili in cassazione.
- Le questioni relative all’astensione del giudice, se non dedotte nel merito tramite formale ricusazione nei casi e modi previsti, non possono essere convertite in un vizio di nullità deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
- La vendita forzata o la procedura di trasferimento non sono impedite dalla mera presenza di vincoli pregiudizievoli, quando la legge ne consente la cancellazione nel quadro della procedura esecutiva o liquidatoria.
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