Cassazione Penale, Ordinanza n. 35992/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputata per furto di energia elettrica aggravato. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità: con il primo si contestava che non fosse stata dimostrata la specifica manomissione del contatore e, quindi, la spiegazione del malfunzionamento che aveva determinato la contabilizzazione al ribasso dell'energia; con il secondo si lamentava che non vi fosse prova che la manomissione fosse stata eseguita dall'imputata, sostenendosi che mancasse il fondamento per attribuirle il fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la motivazione delle sentenze di merito spiegava in modo logico e aderente al dato processuale che l'alterazione della registrazione del consumo, pari al 62%, non era altrimenti spiegabile se non con una manomissione del contatore, sul quale erano state riscontrate visibili scalfiture sulle viti-sigillo. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato affermando che il furto di energia elettrica è integrato dall'avvalersi di una erogazione indebita anche quando l'allaccio abusivo o la manomissione siano stati commessi da terzi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie è qualificata come furto aggravato; la Corte richiama tali disposizioni come base della condanna confermata in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il furto di energia elettrica può ritenersi integrato quando l'imputato si avvalga di una erogazione indebita, senza che sia necessario dimostrare che la manomissione o l'allaccio abusivo siano stati materialmente eseguiti dallo stesso imputato.
- In sede di legittimità sono incensurabili le valutazioni di merito che, sulla base di dati processuali non illogici, ricostruiscano la manomissione del contatore attraverso elementi oggettivi come l'alterazione consistente dei consumi e i segni visibili di effrazione sui sigilli.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio e non evidenzi un reale difetto logico della motivazione di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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