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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40313/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I tre imputati impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, della sentenza del Tribunale di Pescara che li aveva condannati per ricettazione di un motocoltivatore rubato il 3.3.2013. Santarone ha contestato la mancanza di motivazione circa la sua partecipazione al reato, sostenendo che la sua presenza come passeggero nel furgone non prova il concorso nella ricettazione. Sanna ha sollevato più censure: travisamento di testimonianza, presunta inutilizzabilità di dichiarazioni (art. 350 c.p.p.), errata qualificazione del fatto (sostiene che si tratti di furto e non di ricettazione), mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Falsetta ha dedotto principalmente vizio di qualificazione del fatto (avrebbe dovuto essere qualificato come furto) e altre censure, denunciando comunque che si era assunto la responsabilità del furto dichiarandosi unico autore

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Santarone Remigio e Sanna Davide, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era apodittica e si fondava unicamente sul dato oggettivo della presenza dei tre nel furgone con il motocoltivatore caricato, senza spiegare in modo idoneo e oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di Santarone e Sanna al reato di ricettazione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine alle posizioni di Santarone e Sanna. Il ricorso di Falsetta Mirco è stato dichiarato inammissibile perché reiterato e aspecifico; la Cassazione ha confermato la responsabilità di Falsetta per ricettazione sulla base delle risultanze di merito e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che il reato non è prescritto considerando le sospensioni

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mera presenza di una persona in un veicolo che trasporta un bene provento di reato non basta, di per sé, a provare la partecipazione al reato di ricettazione: è necessaria una motivazione che dimostri la consapevolezza e la compartecipazione all'ottenimento o al possesso illecito del bene
  • Il reato di ricettazione è un fatto che richiede prova puntuale della 'consapevolezza' del carattere illecito del bene; i giudici devono motivare come e perché ritengono provata tale consapevolezza per ciascun imputato
  • La Cassazione interviene quando la motivazione di merito è apodittica o illogica: in presenza di ragionevoli dubbi sulla partecipazione personale, il giudice supremo annulla e rinvia per un nuovo esame di merito
  • Le censure sulla qualificazione del fatto (ricettazione vs furto) devono essere specifiche e fondate su elementi probatori; le impugnazioni generiche o reiterative che mirano solo a rimodulare le valutazioni di merito sono spesso dichiarate inammissibili
  • Questioni procedurali circa inutilizzabilità di dichiarazioni (es. art. 350 c.p.p.) e riconoscimento di attenuanti possono essere assorbite quando la Corte decide per l'annullamento per vizio di motivazione; in questi casi il nuovo giudizio dovrà affrontarle ex novo
  • La distinzione fra sindacato di fatto (riservato al giudice di merito) e sindacato di diritto/motivazione (competenza della Cassazione) è cruciale: la Cassazione non rifa' le valutazioni probatorie se ben motivate, ma cancella le decisioni con motivazioni carenti o contraddittorie

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