Cassazione Penale, Sentenza n. 40313/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre imputati impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di L'Aquila, della sentenza del Tribunale di Pescara che li aveva condannati per ricettazione di un motocoltivatore rubato il 3.3.2013. Santarone ha contestato la mancanza di motivazione circa la sua partecipazione al reato, sostenendo che la sua presenza come passeggero nel furgone non prova il concorso nella ricettazione. Sanna ha sollevato più censure: travisamento di testimonianza, presunta inutilizzabilità di dichiarazioni (art. 350 c.p.p.), errata qualificazione del fatto (sostiene che si tratti di furto e non di ricettazione), mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Falsetta ha dedotto principalmente vizio di qualificazione del fatto (avrebbe dovuto essere qualificato come furto) e altre censure, denunciando comunque che si era assunto la responsabilità del furto dichiarandosi unico autore
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Santarone Remigio e Sanna Davide, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era apodittica e si fondava unicamente sul dato oggettivo della presenza dei tre nel furgone con il motocoltivatore caricato, senza spiegare in modo idoneo e oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione di Santarone e Sanna al reato di ricettazione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine alle posizioni di Santarone e Sanna. Il ricorso di Falsetta Mirco è stato dichiarato inammissibile perché reiterato e aspecifico; la Cassazione ha confermato la responsabilità di Falsetta per ricettazione sulla base delle risultanze di merito e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che il reato non è prescritto considerando le sospensioni
Norme richiamate
articolo 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha richiamato la nozione di ricettazione come reato concernente beni provento di furto; tuttavia ha ritenuto che la sola presenza nel veicolo non sia di per sé sufficiente a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione consapevole alla ricettazione
articolo 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Il giudice di merito aveva ritenuto un 'possesso collettivo' fondato sul trasporto congiunto; la Cassazione ha invece rilevato che non è stata fornita prova adeguata della compartecipazione attiva di tutti gli imputati
articolo 350 cod. proc. pen. (nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni)
articolo 350 cod. proc. pen.
È richiamato dalle doglianze di Sanna in ordine alla presunta inutilizzabilità di dichiarazioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto le questioni assorbite dall'annullamento per vizio di motivazione e non ha adottato un decisivo accoglimento su questo punto
articolo 192 cod. proc. pen. (onere della prova e valutazione delle risultanze)
La Cassazione richiama il corretto principio di valutazione delle prove applicato dai giudici di merito a carico di Falsetta, ma nel caso di Sanna e Santarone censura la motivazione 'apodittica' che non soddisfa il requisito della certezza oltre ogni ragionevole dubbio
articolo 62 n.4 cod. pen. (circostanza attenuante invocata)
Sanna lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante; la Corte di Cassazione, annullando la sentenza per carenza motivazionale, ha assorbito le ulteriori doglianze che ne derivavano senza decidere nel merito sul riconoscimento dell'attenuante
D.L. 137/2020 art. 23 comma 8 (trattazione con contraddittorio scritto)
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, ossia le difese hanno presentato conclusioni scritte senza discussione orale
Massime di principio
- La mera presenza di una persona in un veicolo che trasporta un bene provento di reato non basta, di per sé, a provare la partecipazione al reato di ricettazione: è necessaria una motivazione che dimostri la consapevolezza e la compartecipazione all'ottenimento o al possesso illecito del bene
- Il reato di ricettazione è un fatto che richiede prova puntuale della 'consapevolezza' del carattere illecito del bene; i giudici devono motivare come e perché ritengono provata tale consapevolezza per ciascun imputato
- La Cassazione interviene quando la motivazione di merito è apodittica o illogica: in presenza di ragionevoli dubbi sulla partecipazione personale, il giudice supremo annulla e rinvia per un nuovo esame di merito
- Le censure sulla qualificazione del fatto (ricettazione vs furto) devono essere specifiche e fondate su elementi probatori; le impugnazioni generiche o reiterative che mirano solo a rimodulare le valutazioni di merito sono spesso dichiarate inammissibili
- Questioni procedurali circa inutilizzabilità di dichiarazioni (es. art. 350 c.p.p.) e riconoscimento di attenuanti possono essere assorbite quando la Corte decide per l'annullamento per vizio di motivazione; in questi casi il nuovo giudizio dovrà affrontarle ex novo
- La distinzione fra sindacato di fatto (riservato al giudice di merito) e sindacato di diritto/motivazione (competenza della Cassazione) è cruciale: la Cassazione non rifa' le valutazioni probatorie se ben motivate, ma cancella le decisioni con motivazioni carenti o contraddittorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →