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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19985/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la condanna per contraffazione (prodotti simili a marchio "Vorwerk") contestando: 1) che la Corte non avrebbe valutato la "grossolanità" della contraffazione ex art. 474 cod. pen. e la sua incompatibilità con il rischio di indurre in errore i consumatori; 2) che la detenzione per la vendita non sarebbe dimostrata (avendo sostenuto che le cinque scope potevano essere per uso personale di un nucleo familiare allargato); 3) che doveva applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 4) che doveva essere riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen.; 5) violazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. per omessa valutazione della recidiva reiterata e delle condizioni personali; 6) carente motivazione sul diniego di pene sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che il reato di cui all'art. 474 cod. pen. (commercio/introduzione di prodotti con segni falsi) è reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica, per cui la "contraffazione grossolana" non esclude automaticamente il reato; ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello secondo cui la detenzione di cinque scope confezionate e senza documenti di acquisto non è compatibile con l'uso personale; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per il numero e il valore dei beni; ha motivato adeguatamente il diniego della circostanza attenuante e l'applicazione della recidiva facoltativa con argomentazione succinta ma sufficiente; ha considerato generica la censura sul rifiuto delle pene sostitutive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione pubblicata il 12/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento di primo grado come titolo di reato relativo alla contraffazione; la Cassazione però sviluppa l'argomentazione principalmente sul 474 richiamando la tutela della fede pubblica.

  • art. 474 cod. pen.

    Il reato è qualificato come reato di pericolo diretto alla tutela della fede pubblica: non è necessario che l'inganno si realizzi effettivamente e la "grossolanità" della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale salvo che renda impossibile qualsiasi capacità di indurre in errore.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o pericolo; nel caso il numero e il valore dei beni impediscono il riconoscimento della tenuità.

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    La Corte ha valutato e negato la rilevanza della circostanza attenuante richiedendo motivazione specifica; una motivazione succinta è sufficiente se indica i motivi per cui la circostanza non è riconosciuta.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Richiama l'obbligo di considerare la recidiva facoltativa: la valutazione deve essere motivata, ma può essere compiuta con argomentazione sintetica se efficace; la Corte d'appello ha correttamente motivato l'applicazione della recidiva sulla base della condotta e della storia dell'imputato.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) devono essere considerati nella valutazione della tenuità; la Corte ha richiamato tale principio nell'escludere l'art. 131-bis.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti dalla norma sulle censure ammesse in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il reato di commercio/introduzione di prodotti con segni falsi (art. 474) è reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica; non è necessario che l'inganno si realizzi concretamente perché il reato si configura.
  • La cosiddetta "contraffazione grossolana" non esclude automaticamente la responsabilità: solo se la contraffazione rende impossibile qualsiasi rischio di confusione l'ipotesi penale può risultare esclusa.
  • La detenzione di più pezzi identici, conservati in confezioni e senza documenti d'acquisto costituisce indizio rilevante, compatibile con la destinazione alla vendita, e può legittimare la qualificazione della condotta come commercio di prodotti contraffatti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo; numero e valore dei beni sono elementi decisivi nella valutazione.
  • La recidiva facoltativa e le circostanze attenuanti devono essere valutate e motivate: è sufficiente una motivazione succinta ma non formale, che renda chiari i criteri presi in considerazione.
  • Censure generiche o basate su ipotesi congetturali (es. utilizzo familiare non documentato) sono inammissibili: il dubbio rilevante deve essere 'ragionevole' e supportato da elementi concreti.

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