Cassazione Civile, Ordinanza n. 09702/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da una cassa di previdenza professionale sul trattamento pensionistico erogato a un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute, oltre accessori; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura, poi illustrati in memoria. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la ricorrente aveva validamente rinunciato al ricorso prima dell'adunanza camerale. Ha qualificato la rinuncia come rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., precisando che nel giudizio di legittimità non è necessaria l'accettazione della controparte perché la rinuncia produca effetti processuali. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione, ritenendo sussistenti le ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e ha escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità originarie, non anche in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e notificata alla controparte, è idonea a produrre effetti processuali senza necessità di accettazione dell'altra parte.
le ragioni addotte per la rinuncia sono state ritenute idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi espressamente previsti di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità originaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia rituale al ricorso, effettuata prima della decisione e notificata alla controparte, determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione del controricorrente per essere efficace sul piano processuale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le ragioni della rinuncia integrano le condizioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di legittimità si conclude per rinuncia al ricorso, poiché la norma si riferisce ai soli casi tipizzati di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità originaria.
Come è indicizzato
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