Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35768/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza del 7 maggio 2021 confermata dalla Corte d’appello di Milano il 10 novembre 2022, alla pena di sei mesi di reclusione per omesso versamento, entro il 27 dicembre 2016, dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015, pari a 1.022.276 euro, nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa. Divenuta irrevocabile la condanna il 15 maggio 2023, aveva chiesto la revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., invocando cinque successive sentenze irrevocabili di assoluzione relative ad altre violazioni tributarie o previdenziali della medesima società. Secondo la difesa, quelle decisioni avrebbero accertato che dal 28 agosto 2015 la gestione fiscale era stata affidata a una società di consulenza e a un professionista, che questi disponeva delle credenziali del cassetto fiscale e predisponesse o trasmettesse gli F24, che la cooperativa gli versasse gli importi richiesti e che l’imputato, con mansioni essenzialmente operative, fosse estraneo e inconsapevole delle irregolarità. La Corte d’appello di Brescia aveva rigettato la revisione il 13 gennaio 2026. In cassazione l’imputato ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: 1) violazione dell’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., sostenendo che l’inconciliabilità tra giudicati può riguardare anche il dolo e che gli accertamenti assolutori sull’affidamento della gestione fiscale e sui pagamenti al consulente erano incompatibili con il dolo affermato nella condanna; ha contestato inoltre che fosse richiesta la prova specifica del trasferimento delle somme per l’IVA 2015, richiamando una pronuncia che aveva ritenuto plausibile il pagamento al consulente; 2) violazione degli artt. 630, comma 1, lett. a), e 637, comma 2, c.p.p., deducendo l’erronea valutazione dell’inconciliabilità, la lettura isolata dell’e-mail del 22 maggio 2017 rispetto al contratto, alle testimonianze e alle assoluzioni, nonché l’irrilevanza della precedente strategia difensiva e della data della querela; 3) vizio di motivazione quanto al contratto di consulenza del 28 agosto 2015, assumendo contraddittorio riconoscere l’operatività del rapporto nel periodo rilevante e negare che le modalità di gestione accertate in altri procedimenti si applicassero anche all’IVA 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Ha ribadito che, per la revisione fondata sull’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., occorre un’incompatibilità oggettiva tra fatti storici accertati con giudicati diversi, non una divergenza di valutazioni probatorie o giuridiche; l’incompatibilità può riguardare anche fatti rilevanti per l’elemento soggettivo, ma nel caso concreto le assoluzioni riguardavano condotte, imposte e annualità differenti e non accertavano l’effettiva consegna al consulente delle somme destinate proprio all’IVA 2015. Il richiamo, in una sentenza assolutoria, alla mera possibilità che tali somme fossero state corrisposte non costituiva un accertamento positivo di fatto incompatibile con la condanna. La richiesta di documentare il trasferimento specifico non trasformava la domanda di revisione in una richiesta basata su prove nuove; la menzione della possibile rilevanza di documenti contabili sopravvenuti era solo argomentativa. La valutazione dell’e-mail del 22 maggio 2017, priva di causali o documenti idonei a collegare i movimenti all’IVA 2015, non era manifestamente illogica; le censure sulla sua lettura congiunta con altri elementi sollecitavano una rivalutazione di merito. Anche le doglianze sulla precedente linea difensiva e sulla querela non incidevano sulla ragione decisiva del rigetto e non evidenziavano vizi di legittimità. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile per il giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    La Corte d’appello ha inoltre rilevato che la condanna irrevocabile ha ad oggetto il mancato versamento, entro il termine del 27 dicembre 2016, dell’IVA risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015, sottoscritta dal ricorrente quale legale rappresentante (fatto incontestato).

    La fattispecie contestata è l’omesso versamento dell’IVA dichiarata per il periodo d’imposta 2015 entro il termine previsto; nella decisione la condanna per tale omissione è il giudicato rispetto al quale si valuta l’asserita incompatibilità.

  • art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale, il concetto di inconciliabilità dev'essere inteso con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle diverse decisioni, non rilevando quindi il mero contrasto di principio tra le decisioni.

    La revisione per contrasto di giudicati richiede un’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici posti a fondamento delle sentenze, non una diversa valutazione delle prove o una difformità di giudizio. L’inconciliabilità può riguardare anche fatti che sorreggono l’elemento soggettivo, ma deve risultare da un accertamento fattuale incompatibile.

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte territoriale ha aggiunto che un’eventuale documentazione sopravvenuta dei movimenti contabili avrebbe potuto assumere rilievo quale prova nuova, ma tale osservazione, formulata in chiave argomentativa, non altera la struttura della verifica compiuta sulla pretesa inconciliabilità.

    La possibile rilevanza di documentazione contabile sopravvenuta come prova nuova non muta la verifica svolta su una domanda proposta per inconciliabilità tra giudicati.

  • art. 637, comma 2, c.p.p.

    La Corte di appello di Brescia ha escluso la dedotta inconciliabilità osservando, in primo luogo, che il contrasto rilevante ai fini della revisione deve investire fatti storici oggettivamente incompatibili e non può risolversi nella mera diversità delle valutazioni giuridiche o della capacità dimostrativa attribuita alle prove.

    La decisione richiama il criterio dell’inconciliabilità fattuale oggettiva nell’esame della richiesta di revisione; non attribuisce alla norma una distinta interpretazione ulteriore.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Foini, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, formulando i seguenti motivi (che sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

    La disposizione è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi del ricorso ai contenuti strettamente necessari alla motivazione; la sentenza non ne sviluppa una diversa interpretazione.

Massime di principio

  • La revisione non è un’impugnazione tardiva che consente una nuova valutazione del dedotto o del deducibile: è un mezzo straordinario, ammesso nei casi tassativi, diretto a rimuovere il giudicato sulla base dei presupposti previsti dalla legge.
  • Ai fini della revisione per inconciliabilità tra giudicati, il contrasto deve riguardare fatti storici oggettivamente incompatibili, non la differente valutazione giuridica o probatoria di fatti uguali o distinti.
  • L’inconciliabilità tra giudicati può investire anche l’elemento soggettivo del reato quando la sua affermazione dipenda da fatti che una successiva sentenza irrevocabile abbia escluso; non basta, tuttavia, una valutazione assolutoria dubitativa o la mancata prova del dolo in relazione a fatti diversi.
  • Per accogliere la revisione non è sufficiente individuare una pronuncia irrevocabile potenzialmente incompatibile: occorre rivalutare congiuntamente il materiale probatorio della condanna e i dati fattuali incontrovertibilmente accertati nell’altra sentenza, verificando che il compendio probatorio della condanna risulti irrimediabilmente compromesso.
  • Un rapporto professionale e modalità operative accertate per altri adempimenti o annualità non dimostrano, da soli, che siano state consegnate al consulente le somme destinate allo specifico debito tributario oggetto della condanna; l’estensione di tali modalità al fatto contestato, se non accertata dal giudicato invocato, resta un’inferenza e non integra di per sé inconciliabilità.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la motivazione del giudice di merito non presenti una manifesta illogicità o un travisamento decisivo.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.