Cassazione Penale, Ordinanza n. 19750/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello a sei anni di reclusione e 60.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca disposta in sentenza. La vicenda concreta riguardava la detenzione di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, arresto in flagranza e rinvenimento di somme di denaro contante e su conto corrente, ritenute prive di giustificazione lecita. La Corte ha ritenuto entrambe le censure sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, senza indicare specifici vizi logici o travisamenti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo riproponeva doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano adeguatamente motivato sia il diniego delle attenuanti generiche sia la dosimetria della pena, valorizzando l'assenza di elementi favorevoli, l'irrilevanza dell'ammissione di responsabilità a fronte della prova evidente e la particolare gravità del fatto per quantità e purezza della droga e per la disponibilità di denaro. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione alternativa delle prove sulla provenienza lecita del denaro confiscato, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di stupefacenti, in relazione a fatti di consistente gravità quantitativa e qualitativa.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Circostanza aggravante richiamata nella condanna per il rilevante quantitativo e la qualità dello stupefacente.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare specifiche criticità logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizza l'assenza di elementi favorevoli, la scarsa significatività dell'ammissione di responsabilità a fronte di prova evidente e la gravità concreta del fatto.
- La dosimetria della pena è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è consentita una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
- La confisca può essere confermata quando il giudice di merito spiega in modo puntuale perché la documentazione difensiva non prova la lecita provenienza dei beni o del denaro sequestrati; in cassazione non è ammessa una mera rilettura alternativa delle prove in assenza di specifico travisamento delle emergenze processuali.
- La particolare gravità del reato in materia di stupefacenti può essere desunta non solo dalla quantità, ma anche dalla purezza della sostanza, dal numero di dosi ricavabili e dalla disponibilità di somme di denaro non giustificate, elementi idonei a sostenere sia il trattamento sanzionatorio sia la misura ablativa.
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