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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16245 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE - Fondazioni bancarie - Giudizio per il riconoscimento della riduzione dell'aliquota IRPEG ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Sentenza di non riconoscimento del beneficio per una diversa e successiva annualità - Efficacia di giudicato esterno - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte, sostenendo che il giudicato formatosi in precedenti controversie, nelle quali era stato negato alla fondazione bancaria l'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi e il dimezzamento dell'aliquota IRPEG, impedisse anche il rimborso dei crediti IRPEG maturati negli esercizi 1992/1993, 1993/1994 e 1994/1995. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe violato l'art. 2909 c.c. ritenendo non rilevante il precedente giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'esclusione dell'efficacia del giudicato esterno. Le precedenti sentenze riguardavano periodi d'imposta diversi e successivi rispetto a quelli oggetto della richiesta di rimborso; pertanto, non potevano precludere l'esame dei crediti maturati negli esercizi 1992/1995. La spettanza delle agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie deve essere valutata concretamente per ciascun periodo d'imposta, sulla base dell'attività effettivamente svolta, e non deriva automaticamente dallo status della fondazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%. La Corte ha anche dichiarato inammissibile la costituzione del nuovo difensore della contribuente, poiché la procura non era stata conferita nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 2909 del codice civile

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi quando la spettanza dell'agevolazione dipende da circostanze concrete variabili nel tempo. La precedente decisione non riguardava infatti lo stesso rapporto tributario riferito alle medesime annualità.

  • Art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973

    Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

    Il beneficio per una fondazione bancaria richiede la verifica dell'attività concretamente svolta nell'anno d'imposta considerato, in particolare della prevalente o esclusiva attività di promozione sociale e culturale.

  • Art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962

    Esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi.

    L'esonero dalla ritenuta sui dividendi costituisce un'agevolazione collegata alla sussistenza dei requisiti dell'ente nel periodo fiscale di riferimento.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La fondazione bancaria che invoca l'agevolazione deve dimostrare di aver svolto, nell'annualità interessata, un'attività prevalente o esclusiva di promozione sociale e culturale, anziché attività di controllo e governo di partecipazioni bancarie.

  • Art. 83 del codice di procedura civile

    La procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere conferita nelle forme previste dalla legge.

    Nel giudizio di cassazione la procura al nuovo difensore deve essere apposta al ricorso o al controricorso, oppure conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, una sentenza relativa a un determinato periodo d'imposta non produce automaticamente effetti vincolanti per annualità diverse, soprattutto quando il beneficio dipende dall'attività concretamente svolta dal contribuente in ciascun anno.
  • Per le agevolazioni fiscali fondate sull'attività di un ente, non è sufficiente dimostrare l'esistenza dello stesso ente o la sua astratta qualificazione statutaria: occorre provare le attività effettivamente esercitate nel periodo fiscale contestato.
  • Il giudicato esterno può operare solo quando vi sia identità sostanziale della questione e del rapporto tributario; la mera identità del contribuente e dell'agevolazione richiesta non è sufficiente.
  • Chi richiede un'agevolazione fiscale deve fornire la prova dei relativi presupposti per ogni annualità interessata, anche se in precedenza l'agevolazione è stata riconosciuta o negata.
  • Il mancato controllo o la mancata rettifica della dichiarazione entro i termini può incidere sulla definitività del credito dichiarato, ma tale effetto deve essere valutato autonomamente rispetto alla spettanza sostanziale dell'agevolazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il rispetto delle forme della procura speciale è essenziale: una procura conferita con modalità non consentite può rendere inammissibile la costituzione del nuovo difensore.

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