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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15319/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di regolamento di confini tra due fondi siti in agro del Comune di Tissi. Un proprietario confinante chiedeva l’accertamento del confine e l’apposizione dei termini, con realizzazione di un muro di confine a spese comuni. I convenuti si difendevano sostenendo, tra l’altro, che il confine fosse già certo, che il bene fosse in comproprietà e proponevano domande riconvenzionali per il ripristino del muro, per il risarcimento/conseguente obbligo di riedificazione a carico dell’attore e per l’accertamento dell’usucapione di una porzione di terreno. Il Tribunale prima accertava il confine sulla base delle mappe catastali e poi ordinava l’edificazione del muro con spese ripartite per metà. In appello, la Corte territoriale rigettava il gravame e condannava gli appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c. I ricorrenti in cassazione deducevano: 1) falsa applicazione degli artt. 88, 96 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., perché la condanna per responsabilità processuale aggravata era stata fondata sull’asserita tardiva produzione in appello di documenti che, invece, risultavano già prodotti in primo grado; 2) violazione delle norme sull’accertamento del confine e sulla valutazione delle prove, per avere la Corte d’appello valorizzato le risultanze catastali e trascurato altri elementi istruttori; 3) ulteriore violazione delle norme su possesso e usucapione e sulla prova, per avere il giudice di merito selezionato solo alcune risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma 3, c.p.c. perché la documentazione contestata risultava già prodotta in primo grado e perché la possibile violazione del dovere di lealtà processuale non consente, di regola, di per sé, una condanna per responsabilità aggravata della parte; può al più incidere sulle spese. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e del fatto, attività riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione alla statuizione ex art. 96 c.p.c.; decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha eliminato la condanna al pagamento di euro 1.000,00. Sono state confermate le spese di merito e compensate integralmente quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.c.

    il dovere di lealtà e probità processuale è richiamato come regola di condotta, ma la sua eventuale violazione non giustifica automaticamente la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata non può essere fondata sulla sola condotta di produzione irrituale o tardiva di documenti già presenti in primo grado; la censura ha portato alla sua eliminazione.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 88 c.p.c. nella doglianza relativa alla lealtà processuale e alla condotta del difensore.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    la eventuale violazione della lealtà processuale può al più rilevare ai fini della regolazione delle spese di lite.

  • art. 950 c.c.

    norma richiamata nel motivo sulle modalità di accertamento del confine tra i fondi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova nell’accertamento del confine e dell’usucapione.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova documentale e alle risultanze catastali.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all’apprezzamento delle presunzioni e delle prove indiziarie.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la scelta e la valorizzazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di ricorso invocata per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma di ricorso invocata per denunciare errori processuali.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato nel motivo sull’usucapione e sul possesso.

  • art. 1146 c.c.

    richiamato nel motivo sull’usucapione e sulla successione nel possesso.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull’usucapione della porzione di terreno.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma non è oggetto di autonoma statuizione di merito.

  • art. 887 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza autonoma decisione specifica nel dispositivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito eliminando la statuizione ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un presupposto autonomo e non può essere basata sulla mera riproposizione o produzione in appello di documenti già versati in atti in primo grado, ove non emerga un concreto abuso processuale idoneo a integrare responsabilità aggravata.
  • La violazione del dovere di lealtà e probità processuale può incidere sulla regolazione delle spese, ma non equivale di per sé a responsabilità aggravata della parte ex art. 96 c.p.c.; occorre distinguere la condotta della parte da quella eventualmente imputabile al difensore.
  • In sede di legittimità non è consentito dedurre una diversa lettura del materiale istruttorio per ottenere una nuova valutazione del fatto: la scelta delle prove ritenute decisive e la loro ponderazione spettano al giudice di merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento.
  • Nel regolamento di confini, se i titoli di provenienza non consentono una precisa individuazione del limite, il giudice può fare ricorso alle mappe catastali come criterio residuale di ricostruzione del confine, valutando complessivamente gli elementi istruttori disponibili.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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