Cassazione Civile, Ordinanza n. 33047/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere dal Fondo di garanzia presso l'INPS il trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di una società poi interessata da cessione di ramo d'azienda, per la parte maturata in epoca anteriore al trasferimento. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che il Fondo non fosse attivabile perché il rapporto di lavoro non si era cessato, essendo proseguito presso la cessionaria del ramo d'azienda, e che l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 non avesse efficacia derogatoria tale da trasferire al cessionario l'obbligo relativo al TFR, anche perché la cedente non era assoggettata a procedura concorsuale al momento della sottoscrizione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE, chiedendo in subordine anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE sull'interpretazione della direttiva.
La decisione
Prima dell'adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso conforme all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la complessità delle questioni trattate. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990
È richiamato dal ricorrente come disciplina asseritamente violata in relazione alla cessione di ramo d'azienda e agli effetti sull'obbligazione relativa al TFR.
artt. 3, 4 e 5 Direttiva 2001/23/CE
Sono evocati dal ricorrente come parametri interpretativi della disciplina del trasferimento d'azienda e della tutela dei diritti dei lavoratori.
art. 267 TFUE
È invocato in via subordinata per chiedere un rinvio pregiudiziale alla CGUE sull'interpretazione della direttiva 2001/23/CE.
La rinuncia al ricorso è stata depositata in conformità a questa disposizione.
La rinuncia ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità.
È richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione perché limitata ai casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il solo rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese se la controversia presenta peculiare complessità delle questioni trattate.
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