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Sentenza

Sentenza n. 5289/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari anche inaudita altera parte, della nota CB/2026/22454 del 20 febbraio 2026 (all.1) del II° Municipio di Roma Capitale con la quale si commina la sanzione della inefficacia della SCIA per esercizio di attività di vicinato alimentare CB/2026/21703 del 18/02/2026 (all.2) oltre ad eventuali atti presupposti non conosciuti e non conoscibili ed in particolare la DAC 109 del 2023 che si impugna, nello specifico, relativamente agli artt. 10,14 e 16 anche a seguito della sentenza di codesta Sezione n. 1893 del 2025

Giustizia amministrativa202602205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inefficacia della SCIA per l’apertura di un esercizio di vicinato alimentare nella zona San Lorenzo del Municipio Roma II

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per l’esercizio di vicinato alimentare, ritenendo applicabile il divieto triennale di nuove aperture previsto dall’art. 16, comma 1, lettera a), della DAC n. 109 del 2023, valido fino al 30 maggio 2026. Ha inoltre contestato, per quanto occorresse, la legittimità delle pertinenti disposizioni della DAC. In primo luogo ha dedotto la violazione della disciplina sull’apertura delle attività commerciali, sostenendo che il divieto assoluto sarebbe arbitrario perché assimilerebbe grandi superfici di vendita e piccoli esercizi accessori a laboratori artigianali alimentari. Ha richiamato la sentenza del TAR n. 1893 del 2025, che aveva censurato il requisito dimensionale minimo dei locali, deducendo l’illegittimità del divieto anche per analogia di ratio, nonché difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 16, comma 1, lettera a), della DAC n. 109 del 2023 in relazione all’art. 41 Cost., al d.lgs. n. 114 del 1998, alla legge regionale Lazio n. 22 del 2019 e al diritto dell’Unione europea, sostenendo che il divieto, reiterato mediante successive deliberazioni, contrasterebbe con la libertà di iniziativa economica e con la liberalizzazione del commercio. Ha inoltre sostenuto che la DAC sarebbe divenuta inefficace per la mancata revisione degli indici di saturazione entro le scadenze del 31 ottobre e del 31 dicembre 2023. Roma Capitale ha eccepito che il divieto applicato riguardava specificamente gli esercizi di vicinato alimentare e non i laboratori artigianali, e che la revisione degli indici prevista dall’art. 16, comma 7, concerneva soltanto questi ultimi ed era stata effettuata nei termini.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il giudizio manifestamente infondato, con contraddittorio integro e istruttoria completa. Ha escluso la rilevanza della sentenza n. 1893 del 2025, perché tale pronuncia riguardava il requisito della superficie minima dei locali previsto dall’art. 14 della DAC n. 109 del 2023, mentre la SCIA della ricorrente era stata dichiarata inefficace sulla base del diverso art. 16, relativo al divieto temporaneo di nuove aperture di esercizi di vicinato alimentare. Richiamando la propria precedente sentenza n. 4022 del 3 marzo 2026 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la liberalizzazione delle attività economiche non ha carattere assoluto e può essere limitata quando le restrizioni siano necessarie o proporzionate alla tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti, quali il decoro urbano, la vivibilità dei residenti, l’ambiente, il patrimonio storico-artistico e paesaggistico. Ha ritenuto che Roma Capitale avesse esercitato legittimamente il proprio potere regolamentare, sulla base di un’istruttoria e di una motivazione riferite alla pressione antropica e ai flussi turistici nelle aree del sito UNESCO e della Città Storica, prevedendo una misura temporanea e soggetta a verifica periodica. Il divieto non è stato considerato irragionevole né basato su una logica dirigistica, potendo l’amministrazione anche tutelare le attività tradizionali e i piccoli operatori. È stata inoltre esclusa la rilevanza della mancata revisione degli indici entro il 31 ottobre e il 31 dicembre 2023, poiché l’art. 16, comma 7, riguarda le attività di laboratorio artigianale e non gli esercizi di vicinato alimentare oggetto della SCIA. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti processuali e la causa è manifestamente infondata.

  • art. 41 Cost.

    L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

    La libertà di iniziativa economica è conformata internamente e può essere regolata per la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti; la liberalizzazione non ha portata assoluta.

  • art. 31 d.l. n. 201/2011

    Consente a Regioni e Comuni di introdurre limitazioni e di interdire determinate aree agli esercizi commerciali quando ricorrano preminenti interessi di tutela dell’ambiente, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali dei centri storici e di aree commerciali delimitate.

  • art. 16, comma 1, lettera a), DAC n. 109/2023

    è vietata l’apertura, anche tramite trasferimento di esercizi già operanti fuori delle medesime aree, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in forma di esercizio di vicinato e di media struttura di vendita, nonché di attività di vendita di souvenir, per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di esecutività del presente provvedimento

    Prevede il divieto temporaneo di nuove aperture di esercizi di vicinato alimentare nelle aree individuate dalla deliberazione, applicabile fino al 30 maggio 2026 nel caso esaminato.

  • art. 16, comma 7, DAC n. 109/2023

    La previsione relativa alla revisione degli indici di saturazione è riferita alle attività di laboratorio artigianale e non agli esercizi di vicinato alimentare; pertanto la sua eventuale inosservanza non incide sull’efficacia del divieto applicato alla ricorrente.

  • art. 14 DAC n. 109/2023

    Disciplina, tra l’altro, requisiti e prescrizioni dimensionali relativi alle attività commerciali e artigianali; la controversia decisa dalla sentenza richiamata dalla ricorrente riguardava tale disciplina e non il divieto temporaneo di apertura previsto dall’art. 16.

Massime di principio

  • La liberalizzazione delle attività economiche non impedisce agli enti locali di introdurre limitazioni territoriali e temporanee alle nuove aperture commerciali, purché tali misure siano giustificate da interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e risultino necessarie o proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
  • È legittimo un divieto temporaneo di apertura di esercizi di vicinato alimentare nelle aree storiche o soggette a particolare tutela quando l’amministrazione abbia svolto un’adeguata istruttoria e motivato la misura con riferimento alla pressione antropica, ai flussi turistici, al decoro urbano, alla vivibilità dei residenti e alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale.
  • La legittimità di un divieto di apertura previsto per una specifica categoria di attività deve essere valutata in relazione alla disposizione concretamente applicata; non è pertinente richiamare una pronuncia riguardante requisiti dimensionali o categorie di attività diverse.
  • La previsione regolamentare che impone la revisione degli indici di saturazione per i laboratori artigianali non determina l’inefficacia del distinto divieto temporaneo relativo agli esercizi di vicinato alimentare, se le due discipline hanno oggetto e presupposti differenti.
  • L’esistenza di un potere comunale di regolazione delle attività commerciali non è esclusa dal principio di libertà di iniziativa economica, purché il potere sia esercitato mediante misure non irragionevoli, temporanee e funzionali alla tutela di interessi pubblici prevalenti.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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