Cassazione Civile, Ordinanza n. 17938/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del buon esito della definizione agevolata della lite pendente e ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di rettifica IVA relativo all'anno 2005. L'atto recuperava IVA detratta ritenuta indebitamente in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti con una società qualificata come mera cartiera; il recupero era collegato a un precedente atto definito per l'anno 2004. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha verificato l'avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata sulla base della documentazione prodotta (F24 quietanzato relativo alla prima rata) e dell'assenza, entro il 31 dicembre 2020, di una nuova istanza di trattazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
È richiamato come base della definizione agevolata delle liti pendenti invocata dalla contribuente nel corso del giudizio di cassazione.
art. 6, comma 10, d.l. n. 118 del 2019
La Corte fa riferimento alla procedura di definizione agevolata ritenendola perfezionata alla luce del pagamento documentato e della mancata istanza di trattazione entro il termine previsto.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
È menzionato solo per descrivere il precedente atto definito per l'anno 2004, in relazione al quale era stato emesso l'avviso di rettifica per l'anno 2005.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata della lite pendente, il processo si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata rileva la prova del pagamento della rata dovuta, ad esempio mediante F24 quietanzato, e l'assenza di una nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina applicabile.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che la controversia non venga decisa nel merito e che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
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