Cassazione Civile, Ordinanza n. 27422/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un contribuente aveva opposto una cartella di pagamento deducendo, in sintesi, difetto di motivazione dell’atto, violazione delle norme sulla notificazione e sull’indicazione del termine e dell’autorità per impugnare, nonché nullità dell’atto presupposto. Il Tribunale aveva però qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi e l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non provata la tempestività della reazione giudiziale perché nella copia della relata di notifica la data risultava illeggibile. In cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: deduzione della violazione del contraddittorio per mancata previa sollecitazione sulla questione di tardività; erronea applicazione del principio di non contestazione sulla tempestività; nullità della relata di notifica per illeggibilità della data; omissione dell’esame di documenti da cui sarebbe risultata la tempestiva notifica del ricorso; travisamento della prova; omessa pronuncia sulle domande; nullità della cartella per genericità e spese di lite mal regolate.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ha accolto il terzo motivo relativo alla nullità della relata di notifica per mancanza/illeggibilità della data, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi perché logicamente dipendenti dalla questione della tempestività dell’opposizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il contraddittorio non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio la tardività o decadenza in presenza di termini perentori che incidono sull'ammissibilità della domanda.
La garanzia del contraddittorio non opera, secondo la Corte, per le questioni di rito attinenti ai presupposti di ammissibilità dell'azione, che la parte deve considerare prevedibili.
Il principio di non contestazione non riguarda la tempestività dell'opposizione, che è profilo di ammissibilità e non fatto sostanziale disponibile dalle parti.
La relata di notifica deve contenere gli elementi essenziali, tra cui la data.
La mancanza o l'illeggibilità della data nella relata integra nullità della notificazione per difetto di elemento essenziale.
La censura è stata dedotta in relazione all'omessa indicazione del termine per ricorrere, ma è rimasta assorbita dopo l'accoglimento del terzo motivo.
Il motivo è stato evocato per omesso esame di documenti, ma è rimasto assorbito.
La doglianza sulle spese è stata assorbita; le spese del giudizio di rinvio sono state rimesse al giudice di merito.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini perentori per proporre opposizioni o impugnazioni integra un requisito di ammissibilità rilevabile d'ufficio, senza necessità di previa rimessione della questione al contraddittorio delle parti.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti sostanziali disponibili, non sulle condizioni processuali di proponibilità o tempestività dell'azione.
- La mancanza o l'illeggibilità della data nella relata di notifica integra nullità della notificazione quando quella data costituisce elemento essenziale della fattispecie notificatoria e dalla notificazione decorre un termine perentorio.
- Se viene meno la base logica della declaratoria di tardività, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la tempestività o l'ammissibilità dell'atto introduttivo.
Come è indicizzato
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