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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33463/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non fosse stata riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione del fatto è ammissibile solo in presenza di errore manifesto, non già per contestare valutazioni giuridiche non evidenti dal testo della decisione. Nel caso concreto, la qualificazione più grave non appariva frutto di un errore evidente, considerando la descrizione del fatto: detenzione di 68 grammi di cocaina e ruolo preminente dell'imputato nel confezionamento delle dosi, anche di quelle detenute da altro soggetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in sede di legittimità, avverso sentenza di patteggiamento, un errore non manifesto nella qualificazione del fatto come esclusiva dell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando profili di colpa nella proposizione di un ricorso non consentito dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il provvedimento impugnato era una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per errore di qualificazione del fatto solo nei casi di errore manifesto, non per vizi valutativi non evidenti.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna applicata dal giudice di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi lieve invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso che la sua mancata applicazione integrasse un errore manifesto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    ha consentito la trattazione camerale non partecipata e la decisione con ordinanza in caso di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, valutata la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto e riconoscibile dal testo del provvedimento, non quando si contesti una valutazione giuridica non ictu oculi errata.
  • La mancata applicazione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti non può essere censurata in cassazione, contro sentenza ex art. 444 c.p.p., se la diversa qualificazione non discende da un errore evidente e il quadro fattuale descritto è compatibile con una qualificazione più grave.
  • Ai fini della verifica dell'errore manifesto sulla qualificazione giuridica, la Corte può valorizzare gli elementi fattuali richiamati nella sentenza o nell'imputazione, come quantità della sostanza e ruolo operativo dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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