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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19523/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva mantenuto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per estorsione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per estorsione. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse valutato erroneamente il materiale probatorio, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e la portata delle minacce attribuitegli; ha inoltre chiesto, in via sostanziale, una riqualificazione del fatto in minaccia semplice. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della regola di giudizio dell'art. 533 c.p.p., lamentando che la decisione non rispettasse il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sollecitavano una diversa lettura del fatto e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e perché le doglianze erano già state esaminate e disattese in appello.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del fatto contestato, qualificato dai giudici di merito come estorsione.

  • art. 660 c.p.

    Evocato solo come diversa possibile qualificazione giuridica prospettata dalla difesa, ma non accolta.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato quale regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte afferma che la sua violazione è sindacabile in cassazione solo se si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma presupposta per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, perché la rilettura degli elementi di fatto è riservata al giudice di merito.
  • Le censure che ripropongono in cassazione motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione di rigetto della sentenza impugnata, sono non specifiche e possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole base della condanna, purché il giudice ne abbia accertato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca.
  • La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio rileva in cassazione soltanto se si traduce in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non potendo la Corte sostituire il proprio giudizio a quello di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato diverso non è ammissibile quando sia sorretta solo da una diversa lettura delle risultanze probatorie già valutate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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