Cassazione Penale, Sentenza n. 44107/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/06/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico ("Sistema Cosenza"). Il ricorrente ha censurato la motivazione per eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Francesco Noblea e Ivan Barone) prive di riscontri, la contraddittorietà dei racconti sui ruoli attribuiti al ricorrente, la mancanza di riscontri temporali e di partecipazione diretta nelle intercettazioni (compresa l'incertezza sull'identificazione del soprannome "Paco"), nonché l'assenza di reati-fine contestati e la carenza di elementi per le esigenze cautelari attuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la motivazione del Tribunale carente e gli elementi di fatto presentati scarni e disarticolati, idonei al massimo a provare un'attività di spaccio occasionale/di dettaglio ma non la partecipazione stabile all'associazione e la "affectio societatis". Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p., invitandolo a colmare le lacune motivazionali in ordine alla condotta partecipativa; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. La censura sulle esigenze cautelari è stata assorbita dalla declaratoria di accoglimento del primo motivo.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Richiamata come aggravante collegata ai reati in materia di stupefacenti; nella sentenza è menzionata quale riferimento normativo usato nel contestare circostanze aggravanti, ma la Corte rileva che l'accertamento di aggravanti richiede adeguata prova e motivazione.
cod. pen., art. 416-bis, comma 1
Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso e alle relative aggravanti; la Corte evidenzia che l'inquadramento in una struttura mafiosa richiede prova della stabile partecipazione e dell'adesione consapevole agli scopi dell'organizzazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la partecipazione al reato di cui all'art. 74 integra anche la stabile disponibilità alla cessione di stupefacenti purché sia dimostrata l'uso delle risorse dell'organizzazione e la coscienza/volontà di farne parte (affectio societatis).
cod. proc. pen., art. 309, comma 7
Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio; la Corte ha rinviato al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di tale disposizione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma sulle comunicazioni/amministrativi successivi al provvedimento giurisdizionale; la Corte ha ordinato gli adempimenti di cancelleria previsti da tale disposizione a seguito dell'annullamento.
disp. att. coord. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (sinteticità della esposizione dei motivi); la Corte ha considerato i motivi nei limiti richiesti.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti non basta la qualità di "spacciatore" o rapporti occasionali con più gruppi: è necessaria prova della stabile disponibilità alla cessione e dell'affectio societatis (consapevolezza e volontà di far parte dell'organizzazione).
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur rilevanti, richiedono riscontri concreti (intercettazioni congruenti nel tempo, riscontri documentali o dichiarazioni convergenti) per fondare la gravità indiziaria di una misura cautelare.
- Intercettazioni che non coincidono temporalmente con i fatti contestati, non documentano reati-fine o non mostrano la partecipazione diretta dell'indagato hanno valore limitato come riscontro e non possono da sole sorreggere una misura custodiale per adesione associativa.
- In caso di motivazione lacunosa o assertiva del giudice di merito sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, facendo obbligo al giudice di colmare le lacune e valutare specificamente l'affectio societatis.
- Quando non sono contestati reati-fine o sussistono precedenti di modesta entità, va particolarmente rigorosa la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la carenza di elementi probatori rafforza l'esigenza di motivazione analitica per la custodia cautelare.
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