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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01244/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia tra una banca e un agente. In primo grado la banca aveva chiesto l'indennità di mancato preavviso per il recesso dell'agente, mentre l'agente aveva proposto domande riconvenzionali per ottenere l'indennità di fine rapporto e ulteriori somme a titolo di premi, provvigioni e premio fedeltà. Il tribunale aveva accolto la domanda della banca, ritenendo insussistente la giusta causa del recesso dell'agente, e aveva riconosciuto all'agente solo un credito residuo per premi e provvigioni. La corte d'appello, su impugnazione di entrambe le parti, ha confermato nel complesso che non vi fosse una giusta causa di recesso e ha rigettato ulteriori domande dell'agente, in particolare quelle sul residuo provvigioni di dicembre 2012 e sul sistema premiante 2011. Nel ricorso per cassazione l'agente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sul rapporto di agenzia e ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avesse trascurato condotte della banca idonee a integrare giusta causa di recesso e avesse svalutato interferenze sui clienti e disservizi nella gestione del rapporto. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e dell'art. 1751 c.c., sostenendo che la banca non avesse contestato specifiche circostanze poste a fondamento delle sue pretese riconvenzionali e che tali fatti avrebbero dovuto essere considerati provati, con conseguente riconoscimento delle somme richieste e della giustificazione del recesso. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili o infondati nella sostanza, perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato l'operatività della cd. doppia conforme quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non superata dalla mancata indicazione delle diverse rationes delle due decisioni di merito. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., chiarendo che il giudice di merito aveva semplicemente valutato le prove e accertato l'assenza dei presupposti della giusta causa di recesso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'agente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'agente, confermando la decisione di merito che aveva escluso la giusta causa del recesso e, quindi, la debenza delle conseguenze invocate dal ricorrente. Ha ritenuto che i motivi articolati mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di appello. Ha altresì rilevato che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e che non sussistevano né violazione dell'art. 112 c.p.c. né dell'art. 115 c.p.c. La banca controricorrente è risultata vittoriosa anche sulle spese, liquidate a suo favore, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1748 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma del rapporto di agenzia; la Corte esclude violazione perché il giudice di merito ha solo accertato l'assenza dei presupposti applicativi nel caso concreto

  • art. 1749 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che non risulta violato, essendosi il giudice di merito limitato a valutare i fatti e le prove

  • art. 1750 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa falsa applicazione, perché il giudizio di merito ha escluso la giusta causa del recesso

  • art. 1751 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte rigetta la censura connessa al riconoscimento delle indennità e dei compensi correlati alla cessazione del rapporto

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia va valutata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto al lavoro subordinato e della gravità dell'inadempimento, che deve essere colpevole e non di scarsa importanza

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato per le doglianze di violazione di legge; la Corte osserva che le censure miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto

  • art. 112 c.p.c.

    non riguarda la valutazione delle prove; non vi è ultrapetizione o extrapetizione quando il giudice si limita a decidere sulle domande e a valutare i fatti accertati

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di giudizio o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    sono dovuti gli ulteriori importi del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia la giusta causa di recesso va accertata dal giudice di merito alla luce della complessiva economia del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio del rapporto; è necessario un inadempimento colpevole, di non scarsa importanza, idoneo a impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo il caso dell'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso quando ricorre la doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o afferma espressamente di non applicare la regola di giudizio; non è sufficiente contestare la diversa ponderazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioni e non si identifica con l'asserita errata valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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