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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19556/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per truffa, è rimasta ferma; è stata inoltre confermata l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. perché il fatto non era di particolare tenuità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 c.p., deducendo l'insussistenza degli artifici e raggiri richiesti dalla fattispecie e, in sostanza, chiedendo una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile perché generica e priva dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p., oltre a risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo denunciava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione di appello, valorizzando la mancata restituzione della somma sottratta alla persona offesa, ha escluso la lieve tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È richiamato come titolo del delitto di truffa oggetto della contestazione; la censura difensiva mirava a negare la sussistenza di artifici e raggiri, ma la Corte non entra nel merito della fattispecie perché il motivo è generico e meramente fattuale.

  • art. 581 c.p.p.

    Viene indicato quale parametro di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità; la Corte valorizza sia la genericità intrinseca sia l'assenza di correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa perché il fatto non è di lieve tenuità; la mancata restituzione della somma sottratta alla persona offesa è ritenuta indice ostativo al riconoscimento dell'esimente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate dall'indicazione di specifici e decisivi travisamenti del compendio probatorio.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre quando la censura è generica o apparente e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; in tale caso il ricorso è inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della minima offensività della condotta e può essere negata quando emergano elementi concreti incompatibili con la lieve entità, come la mancata restituzione dell'utilità illecitamente conseguita.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza sull'elemento costitutivo della truffa non può essere veicolata in termini puramente assertivi o fattuali, ma deve confrontarsi con la motivazione di merito che abbia già valutato la sussistenza di artifici o raggiri.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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