Cassazione Penale, Ordinanza n. 25341/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per i reati contestati in materia di stupefacenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per più ipotesi di reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto generico e aspecifico: il ricorrente non ha indicato concrete ragioni di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestare in modo generale la valenza degli elementi probatori posti a fondamento della condanna. La Corte di merito aveva invece argomentato diffusamente sulla responsabilità penale valorizzando le dichiarazioni degli acquirenti della sostanza e l'attività svolta dagli operanti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per plurime ipotesi di reato in materia di stupefacenti, senza ulteriori precisazioni sul fatto concreto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è intrinsecamente aspecifico, cioè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una contestazione generica della prova.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente una censura meramente assertiva sulla tenuta degli elementi probatori, se la sentenza di merito ha già esposto in modo puntuale le ragioni del proprio convincimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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