Sentenza n. 828/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - del provvedimento di rigetto del -OMISSIS- dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, con la quale sono stati chiesti alla Questura di Latina la visione e la copia degli atti relativi alla procedura di cui all'avvio del procedimento amministrativo-OMISSIS-del -OMISSIS-, per l’adozione del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile rilasciata in favore dello stesso ricorrente; B) quanto ai motivi aggiunti: - del provvedimento del Questore di Latina del -OMISSIS-, recante la revoca del porto di fucile già rilasciato in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti relativi al procedimento di revoca della licenza di porto di fucile e, con motivi aggiunti, provvedimento del Questore di Latina di revoca della licenza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima il rigetto dell'istanza di accesso agli atti del procedimento avviato per la revoca della licenza di porto di fucile, chiedendo la visione e la copia della relativa documentazione. Ha poi impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di revoca, deducendo: assoluta carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e inidoneità dei fatti, sostenendo che l'Amministrazione avesse valorizzato due condotte isolate senza prova della loro veridicità; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, sul presupposto che il ricorrente non avesse riportato condanne penali; nullità o inefficacia del provvedimento per carenza di potere di sottoscrizione, poiché sottoscritto dal Vicario senza specifica delega del Questore. Il ricorrente ha inoltre dedotto che uno dei procedimenti penali era stato archiviato e che nell'altro era stata dichiarata la prescrizione.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso originario sia i motivi aggiunti. Quanto all'accesso, ha rilevato che il documento impugnato era una nota manoscritta e sottoscritta dallo stesso ricorrente, non un provvedimento amministrativo di diniego; inoltre, i documenti asseritamente sottratti non erano stati identificati né il ricorrente aveva fornito elementi sufficienti per individuarli. La Questura aveva comunque comunicato l'accoglimento integrale dell'istanza e invitato il ricorrente a effettuare l'accesso. Non risultava quindi adeguatamente provato alcun diniego di ostensione. Quanto alla revoca, il Collegio ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità del Questore, fondato sui concetti di buona condotta e affidabilità previsti dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, TULPS. La revoca del porto d'armi ha natura cautelare e preventiva e può basarsi su un giudizio prognostico relativo al rischio di abuso delle armi, anche mediante elementi indiziari e senza necessità di una condanna penale, di una misura di pubblica sicurezza o di un giudizio di pericolosità sociale in senso tecnico. Le denunce e i procedimenti penali per minaccia e lesioni, nonché la conflittualità nei rapporti di vicinato, sono stati ritenuti elementi idonei a evidenziare aggressività, litigiosità e insufficiente autocontrollo. L'archiviazione di uno dei procedimenti e la prescrizione dell'altro non hanno infirmato la valutazione amministrativa, non avendo accertato l'estraneità del ricorrente ai fatti storici considerati. È stata infine respinta la censura relativa alla sottoscrizione del Vicario: la sostituzione vicaria, prevista dall'ordinamento, abilita il Vicario all'esercizio delle attribuzioni del titolare senza necessità di una delega formale. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
La disposizione consente di attribuire rilievo al requisito della buona condotta nell'esercizio del potere discrezionale in materia di autorizzazioni di polizia.
art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
La disposizione consente una valutazione prognostica dell'affidabilità del richiedente o titolare e del possibile abuso delle armi, anche sulla base di elementi indiziari e in assenza di condanna penale.
art. 10, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente, ma non applicato in concreto quale fondamento decisivo della revoca.
art. 42, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente, ma non applicato in concreto quale fondamento decisivo della revoca.
art. 97 Cost.
Invocato con riferimento alla legittimità della sottoscrizione del provvedimento da parte del Vicario; la censura è stata respinta sulla base della sostituzione vicaria.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla vicenda.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del porto d'armi costituiscono esercizio di un potere ampiamente discrezionale, cautelare e preventivo, diretto a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica mediante un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sul possibile abuso delle armi.
- Ai fini della revoca del porto d'armi non è necessaria una condanna penale, né l'accertamento di una specifica fattispecie di reato, di una misura di pubblica sicurezza o della pericolosità sociale in senso tecnico: possono essere sufficienti circostanze oggettive e soggettive, anche meramente indiziarie, sintomatiche di aggressività, litigiosità o insufficiente autocontrollo.
- L'archiviazione di un procedimento penale o l'estinzione del reato per prescrizione non impediscono all'autorità amministrativa di valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti e di utilizzarla, in chiave prognostica, per apprezzare l'affidabilità del titolare di armi, purché non sia stata accertata la sua estraneità ai fatti.
- La figura del Vicario, quando prevista dall'ordinamento e ricorrano le condizioni della sostituzione, consente l'esercizio delle attribuzioni del titolare dell'ufficio senza necessità di una delega formale, trattandosi di sostituzione della persona fisica preposta all'organo e non di trasferimento o scorporo della competenza.
- Nell'azione di accesso il richiedente deve individuare gli atti richiesti, mediante i relativi estremi o almeno attraverso l'indicazione dell'oggetto e dello scopo, in modo da consentire all'Amministrazione di comprenderne la portata e di reperirli senza una generalizzata attività istruttoria; la mancata identificazione dei documenti impedisce di ritenere provato il diniego di ostensione.
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