Cassazione Civile, Ordinanza n. 08340/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti davanti al Tribunale, nei quali la proprietaria di un terreno in Arnasco chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passo sul proprio fondo, lamentando che i vicini avessero realizzato e utilizzato un passaggio per automezzi a servizio dei fondi confinanti. I convenuti chiedevano in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio. In un ulteriore giudizio uno dei vicini chiedeva anche l'usucapione della proprietà di una porzione di terreno del medesimo mappale. Il Tribunale aveva escluso la servitù e ordinato la cessazione del passaggio e la rimozione della strada, rigettando anche la domanda di usucapione della porzione di terreno. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione riconoscendo l'usucapione ventennale della servitù di passo pedonale e carrabile, valorizzando testimonianze, fotografie, planimetrie e una carta tecnica regionale da cui risultava l'esistenza di un tracciato/sentiero preesistente e apparente, idoneo a manifestare l'esercizio del passaggio per oltre vent'anni. La ricorrente in cassazione ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: una lettera del 1982, scritta e firmata da uno dei vicini, con la quale questi avrebbe chiesto di realizzare un passaggio attraverso il prato della ricorrente; secondo la ricorrente ciò proverebbe che fino a quel momento non esisteva alcun passaggio, sentiero o strada, e quindi sarebbero mancati possesso e apparenza della servitù. Ha inoltre sostenuto che la perizia escludeva l'esistenza della strada e che la Corte territoriale aveva errato nella valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il documento richiamato fosse stato in realtà esaminato dalla Corte d'appello, ma in relazione alla diversa domanda di usucapione della proprietà di una porzione di terreno; comunque il documento non era decisivo rispetto all'usucapione della servitù, potendo essere letto anche come richiesta di spostamento o miglioramento di un passaggio già esistente. Per la parte restante, la censura mirava soltanto a una rivalutazione del fatto, delle prove testimoniali, documentali e della consulenza tecnica, attività non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto l'usucapione della servitù di passo e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La riunione delle impugnazioni è obbligatoria solo se investono lo stesso provvedimento; può essere facoltativa per provvedimenti diversi ma connessi, se vi sono esigenze di economia processuale e rischio di decisioni contrastanti. Nel caso concreto la riunione è stata ritenuta inammissibile per difetto di unitarietà sostanziale e processuale, oltre che per l'assenza di indicazioni specifiche sull'altro giudizio.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è infondato se il fatto/documento risulta comunque esaminato dal giudice di merito oppure se, pur considerato, non ha carattere decisivo rispetto alla questione decisa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il documento o il fatto storico invocato sia stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se con esito non favorevole alla parte ricorrente.
- Un fatto documentale è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe necessariamente determinato un esito diverso della controversia; non è decisivo se resta compatibile con una lettura alternativa del compendio probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e fondata su esame di testimonianze, documenti e consulenza tecnica.
- Ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, il giudice di merito può valorizzare complessivamente testimonianze, documentazione cartografica e risultanze peritali per accertare l'esistenza di un tracciato apparente e l'esercizio ultraventennale del passaggio.
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