Cassazione Penale, Sentenza n. 23617/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, deducendo principalmente vizi processuali: (1) l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'istanza di discussione orale inviata via PEC il 1/10/2021 (art. 23-bis L. n.176/2020), ritenuta tardiva dalla Corte perché ritenuta inviata il 4/10/2021; (2) il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza (art. 420-ter c.p.p.) per concomitante impegno difensivo e per la presenza di altro processo dello stesso imputato, motivato esclusivamente dall'apparente intempestività dell'istanza di trattazione; (3) profili di merito e vizi di motivazione relativi al rigetto della messa alla prova (art. 464-bis c.p.p. e art. 133 c.p.), alla mancata disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (vizi procedurali connessi) e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. La Corte ha accertato che l'istanza di discussione orale era stata tempestivamente inviata il 1/10/2021 e risultava la ricevuta di recapito/accettazione (.eml) attestante la consegna alla PEC dell'ufficio; la mancata valutazione della tempestività e la mancata concessione del rinvio hanno determinato il difetto di assistenza del difensore e la nullità insanabile dell'udienza e della successiva decisione. Per i profili procedurali ritenuti fondati la Cassazione non ha esaminato nel merito gli altri motivi (messa alla prova, recidiva, attenuanti).
Norme richiamate
Norma richiamata rispetto alle regole sulla discussione orale e inoltro telematico; la Corte ha valutato che l'istanza inviata via PEC rientrava nei termini previsti dalla normativa emergenziale e dunque non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività
art. 23 D.L. n. 149/2020
Richiamato in relazione alla disciplina della discussione orale e dei termini per la presentazione delle istanze; contribuisce al quadro normativo sul corretto computo dei termini per le comunicazioni via PEC
art. 24, comma 5, D.L. n. 137/2020
«ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico e ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo»; provvede, altresì, «all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».
Stabilisce gli adempimenti di cancelleria e l'onere probatorio in ordine alla data di ricezione degli atti inviati via PEC; la Cassazione sottolinea che il difensore deve produrre l'originale informatico attestante l'avvenuto recapito (firma digitale del gestore) per provare la rituale richiesta
Norma relativa alle richieste di differimento e ai limiti dell'esercizio del diritto di difesa; la Corte ha valutato che la richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale doveva essere considerata e non poteva essere rigettata sulla base di un'erronea valutazione di tempestività dell'istanza
Disciplina la messa alla prova; il ricorrente aveva censurato il mancato esame dei presupposti da parte del giudice di merito, ma la Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'annullamento per vizi procedurali
Criteri di determinazione della pena che, se correttamente valutati, possono influire sulla concessione di misure alternative come la messa alla prova; la difesa ha sostenuto che i precedenti fossero non preclusivi ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto
Fattispecie attenuante contestata come non riconosciuta dal giudice di merito; la Cassazione non ha esaminato la fondatezza del mancato riconoscimento a causa dell'annullamento per vizi procedurali
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Norme che individuano le ipotesi di nullità processuale; la Cassazione ha ritenuto che l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio, con conseguente difetto di assistenza del difensore, integra la nullità assoluta richiamata da tali disposizioni
Massime di principio
- La tempestiva trasmissione via PEC deve essere provata con l'originale informatico (ricevuta firmata digitalmente dal gestore, file .eml o equivalente) poiché l'onere probatorio grava sul difensore che invoca la ritualità dell'invio
- La corte deve valutare motivatamente le richieste di differimento per legittimo impedimento del difensore o dell'imputato; il rigetto automatico basato su apparente tardività della domanda può determinare la nullità dell'udienza
- L'omessa valutazione di una istanza di rinvio che comporti il difetto dell'assistenza tecnica integra una nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.) e rende la decisione impugnabile in Cassazione
- Se emergono vizi procedurali gravi e decisivi, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare la causa senza entrare nel merito degli altri motivi, demandando il nuovo esame al giudice di merito
- Nelle controversie con invii telematici è essenziale conservare e produrre documentazione completa di ricevute PEC (data di invio, accettazione, consegna e file originale) per difendere efficacemente le posizioni processuali
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