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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40992/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne di: Paola Ruggiero e Maria Gnoffo per furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n.7 c.p.); Salvatore e Antonio Bellomonte per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Le censure principali sono: per Ruggiero e Gnoffo la mancata esclusione dell'aggravante per la presenza di impianti di videosorveglianza e la negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); per Antonio e Salvatore contestazione dell'integrazione del reato di resistenza (sostenendo mera resistenza passiva), diniego delle attenuanti generiche e, per Salvatore, contestazione della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per manifesta infondatezza o per mancanza di specificità. Sul punto determinante: l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. è stata ritenuta applicabile perché la mera presenza di sistemi di videosorveglianza e di monitor presso casse/magazzino non equivale a una custodia continua e diretta della merce; la esclusione della particolare tenuità (art. 131-bis) è stata correttamente motivata dai giudici di merito con riferimento all'azione congiunta, alla fuga e al tentativo di ostacolare il recupero della merce e l'identificazione; la condotta degli imputati integra il reato di resistenza anche se l'atto d'ufficio poi è stato portato a termine, poiché è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi; il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva reiterata sono state ritenute adeguatamente motivate. Le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che avevano chiesto l'annullamento per intervenuta prescrizione, non hanno avuto effetto: l'inammissibilità dei ricorsi impedisce che lo spirare della prescrizione modifichi il giudicato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto)

    art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    L'aggravante per esposizione della cosa alla pubblica fede si applica anche nei supermercati con sistema self-service: la videosorveglianza non esclude l'aggravante salvo che sia provata una custodia continua e diretta idonea ad impedire immediatamente la sottrazione.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La particolare tenuità può essere esclusa quando la valutazione complessiva delle modalità della condotta (es. azione congiunta, fuga, istigazione alla resistenza) e il grado di colpevolezza rendono non plausibile l'applicabilità della causa di non punibilità.

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Per integrare il reato è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio, indipendentemente dall'effettivo esito ostativo dell'azione del pubblico ufficiale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e prevede il pagamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso ammissibili; i ricorsi sono stati valutati nei limiti di dette disposizioni e dichiarati inammissibili quando privi di specificità o manifestamente infondati.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La mera presenza di sistemi di videosorveglianza nel luogo del furto non basta a escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: è necessario dimostrare una sorveglianza continua e diretta che impedisca la sottrazione.
  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis va valutata complessivamente: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno sono elementi rilevanti; condotte congiunte, fuga e istigazione alla resistenza tendono a escludere la tenuità.
  • Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura con la mera violenza o minaccia posta in essere per opporsi a un atto d'ufficio, senza necessità che l'atto venga effettivamente impedito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è ammissibile se il giudice di merito indica elementi decisivi che giustificano tale diniego; i ricorrenti devono contestare con specificità e argomentazione le ragioni della motivazione per superare il sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi impedisce che successivi eventi (es. intervenuta prescrizione) siano utili a modificare il giudicato impugnato: questioni relative alla prescrizione possono divenire irrilevanti se il ricorso non è ammesso.

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